Condannati a non usare il servizio pubblico che comunque paghiamo.
Presentato come un buon tentativo di cercare di risolvere il problema delle liste d’attesa in sanità, il decreto approvato dal governo è un elenco di cose già esistenti e ribadite e senza copertura finanziaria.
Condannati a non usare il servizio pubblico che comunque paghiamo.
Presentato come un buon tentativo di cercare di risolvere il problema delle liste d’attesa in sanità, il decreto approvato dal governo è un elenco di cose già esistenti e ribadite e senza copertura finanziaria. Un “bla bla” come utilizzato da questo governo (e in generale anche da vari politici) che, per il fatto stesso di parlarne, sono convinti di far credere che il problema sia affrontato e risolto.
L’interlocutore, che dovrebbe essere l’utente dei servizi, viene invece considerato essenzialmente come elettore da convincere o fedele da entusiasmare. Insomma, la traduzione in legge di comizi e show mediatici come quelli a cui qualcuno, di molta buona disponibilità, ha assistito in questa campagna elettorale e che – tregua non c’è – assisteremo nei prossimi giorni.
Nello specifico.
1 – Se viene prescritta una visita o un intervento entro i tempi stabiliti per legge (1), e la struttura sanitaria non è in grado di farvi fronte, si potrà dirottare il paziente verso il privato. Meccanismo già previsto oggi (legge 124/1998) e quasi sempre non applicato per mancanza di fondi…. che continueranno a mancare anche con il decreto approvato ora: lo stanziamento – irrisorio – sono i 500 milioni previsti dalla Legge di Bilancio 2024.
2 – Poi si indica il controllo per gli utenti che, nonostante la prenotazione, non si presentano, e facendo pagare loro lo stesso il ticket. Meccanismo esistente già oggi e che prevede, entro 10 anni, dalla prestazione mancata, che le Asl pretendano il dovuto… è molte già lo fanno.
La novità, per entrambi, è che ci dovrebbe essere maggiore controllo, organizzazione e cura nel rispetto delle norme. E si introduce un’aliquota sostitutiva al 15% sul lavoro straordinario del personale sanitario.
Certo, fare un decreto, “venduto” come risolutore del problema liste d’attesa, specificando che le norme già in essere vanno applicate….. diciamo – per essere gentili – che è problematico.
1 – classe U (Urgente) entro 72 ore dalla richiesta di prestazione; classe B (Breve attesa) entro 10 giorni dalla prenotazione; classe D (Differita): entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per accertamenti diagnostici; classe P (Programmabile) entro 120 giorni dalla prenotazione.
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