Riforma delle professioni, presentati circa 40 emendamenti
Quasi tutti delle opposizioni, modifiche di de Bertoldi (Lega) sulla responsabilità.
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Una quarantina di emendamenti per rivedere il disegno di legge delega per la riforma degli statuti professionali di agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali, consulenti in proprietà industriale e tecnologi alimentari: sono stati depositati entro le 16 di ieri, in commissione Giustizia alla Camera, dove il testo viene esaminato in seconda lettura, dopo il varo al Senato il 3 agosto scorso.
Le iniziative correttive sono quasi tutte delle opposizioni: il M5s, ad esempio, ne ha presentata una a prima firma della deputata Valentina D’Orso finalizzata a “garantire il rispetto dei diritti fondamentali, la presenza dell’essere umano quale centro di ogni decisione e di qualsiasi risultato derivante dai sistemi di intelligenza artificiale”, nonché “la conoscenza e l’uso consapevole delle tecnologie, la lealtà, la trasparenza e l’informazione verso il cliente, la tutela della privacy e della cybersicurezza”, mentre l’esponente del Pd Federico Gianassi ha siglato una proposta per “disciplinare il regime delle incompatibilità tra le cariche negli organismi di categoria”.
Fra i pochi emendamenti della maggioranza, ce ne sono alcuni del deputato della Lega Andrea de Bertoldi che mirano ad inserire nella riforma alcuni passaggi di una sua proposta di legge presentata alla Camera a giugno insieme ai vertici degli Ordini tecnici, con cui si vorrebbe mitigare la responsabilità civile solidale tra esponenti delle categorie e imprese esecutrici (ad esempio, nelle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo), assicurando certezza del diritto agli eredi, limitandone il coinvolgimento nell’azione risarcitoria.
Nel dettaglio, in un testo si legge che l’obiettivo è “prevedere, in caso di morte del professionista, che il diritto al risarcimento del danno accertato successivamente al decesso, entro il termine di prescrizione di dieci anni, sia determinato nell’ambito della responsabilità professionale per danni cagionati, fermo restando il diritto al risarcimento assicurativo nei limiti del massimale di polizza”.
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