Risarcimenti ai rapinatori, il diritto divide ancora
La responsabilità civile riapre il dibattito: i familiari degli aggressori hanno davvero diritto al risarcimento?
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Prevedibile discussione in ordine alla tenuta, sotto il profilo della loro condivisione sociale, delle regole che hanno reso definitiva la metamorfosi del derubato in omicida volontario. A chi grida allo scandalo per la condanna di un aggredito, si contrappongono coloro che rifiutano un’autodifesa tanto feroce. Ma sino a qui il caso non è forse più eccezionale di altri. È di queste ore la notizia di un giovane in fuga dopo aver aggredito una ragazza, immediatamente rincorso in auto dal fratello della giovane e da questi accoltellato a morte.
Quel che davvero è singolare è invece la reazione suscitata dalle richieste di risarcimento danni avanzate dai parenti dei rapinanti: anche i censori del derubato uccisore mostrano incertezze; non usano, come i loro contraddittorila parola “affare” per gli uccisi e i loro sopravvissuti, ma neppure si avventurano nella difesa dei loro interessi.
Metabolizzati i tragici esiti personali del conflitto compiuto tra gli aggressori, divenuti morti, e l’aggredito fattosi omicida e carcerato, a destabilizzare l’opinione pubblica sembrano, secondo un impiego non ortodosso della parola Verghiana, le sorti della roba; di un patrimonio, che da ricchezza di uno,
può divenire fortuna dell’altro.
Le ragioni di questo sconcerto sono in verità facilmente intuibili: la lotta tra aggredito e aggressore non si esaurisce nella reciproca rovina dei combattenti, ma travolge coloro che a quella contesa non hanno partecipato.
Nessuna colpa hanno i parenti dell’uccisore, nessun merito quelli degli uccisi, difficile è comprendere perché i primi debbano pagare, i secondi incassare.
La questione posta al civilista è dunque chiara: la domanda di risarcimento milionario potrà/dovrà trovare accoglimento, o invece rifiuto?
A prima lettura la risposta è pressoché scontata.
La definitività dell’accertamento penale non sembra, infatti, ammettere alternativa all’ingiustizia del danno subito dai parenti degli uccisi; e, per questa via, al loro diritto a ricevere le somme pretese, o in ogni caso quelle che il Giudice riterrà di giustizia.
Per la verità, principi consolidati affermano che la valutazione penale del fatto non corrisponde al rilievo che quello stesso fatto può assumere quale illecito aquiliano: in altri termini, quel che vale
per il diritto penale non sempre vale per il diritto civile.
Tuttavia, se ciò ammette la responsabilità civile del soggetto penalmente non punibile, non altrettanto è a dirsi per il contrario: la condanna in sede penale qualifica l’antigiuridicità del fatto e con essa, inevitabilmente, la sua risarcibilità ai sensi degli artt. 2043 ss. c.c.
È una logica, del resto, recentemente riaffermata dal legislatore, con l. n. 36/2019, nel rinnovato testo dell’art. 2044 c.c., il quale regola le conseguenze civili della legittima difesa.
In particolare, la norma prevede, nel caso di intrusione violenta o clandestina nei luoghi di domicilio o dimora altrui, che l’aggredito, il quale nel tentativo di difendersi ecceda colposamente i limiti della reazione legittima, sia tenuto al pagamento di un’indennità in favore dell’aggressore, anche là dove la condotta reattiva risultasse scusabile sul piano penale, e dunque non punibile.
Proprio dalla trama complessiva del nuovo art. 2044 c.c. può muovere però il tentativo di ripensare la concatenazione di effetti (comminazione della pena, obbligo di risarcimento del danno) tradizionalmente innescata dalla condanna in sede penale. La norma in effetti indica nella gravità, nelle modalità realizzative e nel contributo causale della condotta del danneggiato le circostanze che devono necessariamente influire sull’apprezzamento del giudice, in sede di liquidazione dell’indennità dovuta dal soggetto che ha consumato la difesa eccessiva; secondo un disegno che ammette la possibilità che il diritto all’indennizzo sia escluso del tutto, ogniqualvolta la condotta dell’aggressore poi danneggiato
sia rivestita di connotati di particolare gravità ed incidenza causale.
Or bene, pur se in apparenza riferibile a precetti già previsti dal diritto delle obbligazioni, e segnatamente a quelli dettati dall’art. 1227 c.c. in tema di concorso del fatto del danneggiato, in verità il nuovo art. 2044 c.c. tipizza circostanze che non attengono al concorso del danneggiato rispetto alla produ-
zione di un danno.
Quali danni, e chi paga
Il dibattito si concentra sul risarcimento ai familiari dei rapinatori uccisi e sui limiti della responsabilità civile dopo la condanna.
di Marcello Mazzuca – Professore ordinario di Diritto privato
In effetti, ad essere esaltata è piuttosto la caratura della condotta dell’aggressore che viola il domicilio altrui, al fine di mitigare o escludere la sua pretesa all’indennizzo ogni volta che la condotta stessa appaia, in sintesi, particolarmente grave.
Tali previsioni a ben guardare rivalutano la funzione (anche) punitiva, in alcuni casi, dell’illecito civile e aprono la strada alla possibilità di ritenere non dovuto il risarcimento del danno, o perlomeno di ridurlo fortemente, qualora l’esigenza punitiva in concreto non si manifesti o, in ogni caso, non appaia
chiaramente.
È ben chiaro che il conflitto regolato dall’art. 2044 c.c. è diverso da quello espresso dal “caso Roggero”: nel primo, il dolo dell’aggressore si confronta con la colpa dell’aggredito, che ha ecceduto nella difesa; nel secondo, al dolo dei rapinatori si è opposto il dolo del rapinato uccisore.
La peculiarità della fattispecie e della condanna ricevuta dal gioielliere sembrerebbe, dunque, inevitabilmente escludere la vicenda dall’ambito operativo dell’art. 2044 c.c. più strettamente inteso.
E tuttavia, forse non c’è una ragione insuperabile che possa negare, sia pure adoperando un’interpretazione perlomeno audace, l’applicazione di qualche tratto della norma là dove a confrontarsi siano, come è stato nel caso del quale discutiamo, due coscienze e due volontà, entrambe rivolte a far male all’altro.
In altri termini, e conclusivamente: se nel più recente impianto legislativo a determinare le sorti del diritto all’indennizzo, dinanzi ad un eccesso colposo di difesa, è soltanto la valutazione della gravità della condotta dolosamente consumata dall’aggressore, forse non è così avventato immaginare che il medesimo criterio possa o potrà essere impiegato al fine di regolare il diritto al risarcimento del danno nel caso di una reazione si dolosamente eccessiva, ma pur sempre provocata dall’aggressione altrui.
Potrà poi essere obiettato, dai rigoristi, che nel 2044 c.c. si parla di indennità, e qui invece si discute di pretese al risarcimento del danno.
Ma in entrambi i casi, al fondo, si parla di colpe; in entrambi in casi, al fondo, si discute di denaro.
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