Anno: XXV - Numero 66    
Giovedì 18 Aprile 2024 ore 13:00
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STOP PER MALATTIA MA NON PER TUTTO

Le disposizioni fanno riferimento ai soli «adempimenti tributari». Ciò comporta che dovrebbero considerarsi escluse dalla sospensione le scadenze previdenziali, assicurative e giudiziarie.

STOP PER MALATTIA MA NON PER TUTTO

Primo passo per il riconoscimento del diritto alla salute dei liberi professionisti. Ma la tutela non è però per tutti e riguarda solo gli adempimenti tributari. Infatti, le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (commi da 927 a 944 dell’articolo 1), in caso di malattia, infortunio, parto prematuro, interruzione della gravidanza o morte del professionista sono sicuramente da accogliere con favore, ma non possono soddisfare pienamente. Vediamo perché.

A partire dal 1° gennaio, è stata introdotta la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli «adempimenti tributari» a carico del libero professionista che, per motivi di salute, è impossibilitato a completarne l’esecuzione.

Dall’analisi del testo normativo, emerge in prima battuta che tutte le disposizioni fanno riferimento ai soli «adempimenti tributari». Ciò comporta che dovrebbero considerarsi escluse dalla sospensione le scadenze previdenziali, assicurative e giudiziarie.

Con la conseguenza che taluni professionisti potrebbero trovarsi costretti, nonostante i gravi problemi di salute accusati, a portare a conclusione regolarmente gli adempimenti previdenziali e quelli assicurativi, potendo fruire della sospensione solo per quelli tributari. Salvo che non venga data una interpretazione estensiva, risulta quindi evidente come non sia raggiunto in modo pieno l’obiettivo di tutela della salute del professionista.

Ad ogni modo, sempre sotto il profilo oggettivo, è stato specificato che la sospensione degli adempimenti tributari riguarda tutte le scadenze con carattere di perentorietà e per le quali l’inadempimento comporta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e penali nei confronti del professionista o del suo cliente; in sostanza quelle previste dai Dlgs 471/1997, 241/1997 e 74/2000.

Occorre inoltre considerare che la sospensione scatta solo qualora i periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari risultino superiori a tre giorni.

Al verificarsi di tale condizione, i termini per effettuare gli adempimenti tributari sono sospesi dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Il professionista sarà tenuto ad eseguire gli adempimenti sospesi entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

In ogni caso, è stabilito che, nell’ipotesi di ricovero in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari che comportino una inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, il professionista (o il suo cliente) è immune da responsabilità in relazione agli adempimenti tributari in scadenza per un periodo di sessanta giorni dalla data in cui si verifica l’evento lesivo della salute.

Sotto il profilo soggettivo, invece, occorre segnalare che la sospensione dei termini risulta a esclusivo appannaggio dei professionisti con obbligo di iscrizione agli Albi professionali, rimanendo quindi esclusi tutti gli altri professionisti. Inoltre, in caso di esercizio della professione in forma associata o societaria, la sospensione si applica solo se il numero complessivo degli associati o dei soci sia inferiore a tre oppure nel caso in cui il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico.

Ulteriore condizione posta è che tra professionista e cliente ci sia un mandato professionale con data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. Le copie dei mandati, insieme con un certificato medico, devono essere inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Pec, ai competenti uffici della pubblica amministrazione.

In caso di decesso del professionista scatta la sospensione degli adempimenti a carico del cliente per sei mesi, con obbligo per il cliente di trasmettere copia del mandato alla pubblica amministrazione nei trenta giorni successivi al decesso.

Per i tributi sospesi sono comunque dovuti gli interessi determinati in base al tasso legale.

Le esclusioni – Il perimetro della norma sulla malattia del professionista è ristretto (anche per problemi di copertura finanziaria emersi in Parlamento).

Sono compresi solo gli adempimenti tributari e non anche quelli previdenziali o giudiziari. E sono esclusi i professionisti non iscritti

 

agli Albi

I tempi – La sospensione dagli adempimenti tributari senza sanzioni scatta per malattia, ricovero o infortunio con prognosi oltre i 3 giorni e per parto prematuro o interruzione di gravidanza e riguarda gli obblighi compresi nei 60 giorni dall’evento. Obblighi da assolvere entro 31 giorni dal termine dell’evento

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