Anno: XXV - Numero 201    
Lunedì 14 Novembre 2024 ore 13:00
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RIFORMA NORDIO. IL SENATO APPROVA IN PRIMA LETTURA

Per quanto riguarda il codice penale, l’art. 1 di questo disegno di legge prevede una serie di interventi in subiecta materia.

RIFORMA NORDIO. IL SENATO APPROVA IN PRIMA LETTURA

In particolare, la novità principale consiste nell’abrogazione in toto dell’art. 323 cod. pen. che, come è noto, prevede il delitto di abuso d’ufficio.

Ciò posto, sempre per quanto riguarda codesto codice, questo articolo 1 “reca ulteriori modificazioni volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio[1].
Nel dettaglio: “il comma 1, lettera a), sopprime i riferimenti al reato di abuso d’ufficio contenuti nella rubrica e nel testo dell’art. 322-bis c.p. (relativo all’applicabilità delle norme sui delitti contro la pubblica amministrazione ai membri delle Corti internazionali o degli organi dell’Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari dell’Unione europea);  il comma 1, lettera c), numero 1, interviene sull’art. 323-bis, primo comma, c.p., relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, sostituendo il riferimento all’abrogato art. 323 (abuso d’ufficio) con quello al nuovo art. 346-bis (traffico di influenze illecite)”, prevedendosi al contempo l’applicabilità, per la fattispecie penale appena citata, della “causa di non punibilità prevista dall’art. 322-ter c.p. (lett. d)”; l’“articolo 1, c. 1, lett. e), sostituendo integralmente l’art. 346-bis c.p., modifica alcuni aspetti del reato di traffico di influenze illecite, al fine di restringerne l’ambito di applicazione” [nel senso che, ove questa modifica dovesse essere approvata in via definitiva, tale norma incriminatrice verrebbe emendata nel seguente modo: a) “le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite)”; b) “l’utilizzazione delle relazioni deve avvenire intenzionalmente allo scopo di porre in essere le condotte, successivamente descritte, che integrano la fattispecie delittuosa”; c) “l’utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere economica”; d) “la descrizione della condotta tipica viene modificata al fine di prevedere che il farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica sia finalizzato:  – alla remunerazione di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni;  – alla realizzazione di un’altra mediazione illecita”, e) “il trattamento sanzionatorio del minimo edittale è aumentato da 1 anno a 1 anno e 6 mesi”; f) viene “introdotto un nuovo secondo comma che reca una esplicita definizione di “altra mediazione illecita”, richiamata dal primo comma”, fermo restando che per “mediazione illecita si intende quindi la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”; g) è inserito un “nuovo quarto comma dell’art. 346-bis c.p. (cioè al terzo comma nella versione attualmente vigente), [in cui] si estende l’aggravante ivi prevista nel senso di prevedere il caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste anche una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis (…)e non solo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio-

Per quanto invece il codice di procedura penale, l’art. 2 di questo disegno di legge interviene su di esso nei seguenti termini: si “modifica l’articolo 103 c.p.p., relativo alle garanzie di libertà del difensore” nel senso che vengono previsti due ulteriori commi, ossia il comma 6-bis che “estende il divieto di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato ed il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato” e il comma 6-ter,il quale “introduce l’obbligo per l’autorità giudiziaria o per gli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate”; si emenda “il comma 2-bis dell’articolo 114 c.p.p.”, ampliando “il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento”; si emenda l’art. 116, co. 1, c.p.p. stabilendosi che “anche il divieto di rilascio di copiadelle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato”; si interviene sull’art. 268 c.p.p. che, come è noto, disciplina le modalità esecutive delle intercettazioni, nel senso di stabilire “che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti”, oltre a disporsi al contempo “l’obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo – ovviamente – che non ne sia dimostrata la rilevanza”; si modifica l’art. 291, co. 1, c.p.p., da un lato, “introducendo il divieto per il PM di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, la lett. f), n. 2, modificando il comma 2-quater dell’articolo 292 c.p.p., vieta al giudice di indicare tali dati nell’ordinanza applicativa della misura cautelare”, dall’altro, contemplando “sei nuovi commi (da 1-quater a 1-nonies), i quali introducono l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare” e, pertanto, operando in tal guisa, si sancisce “il principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa””; è adesso sancito che le “dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo sono inserite – ai sensi del comma 5 dell’articolo 309 c.p.p. come modificato dalla lett. i) – fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva”; si emenda il comma 2-ter dell’articolo 292 c.p.p., prevedendosi “l’obbligo del giudice di valutare, nell’ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall’indagato in sede di interrogatorio preventivo”; si aggiunge “un comma 3-bis all’articolo 292 c.p.p. – [il quale] prevede la nullità dell’ordinanza se non è stato espletato l’interrogatorio preventivo o se quest’ultimo è nullo, in quanto compiuto in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies dell’art. 291 c.p.p. (che prevedono gli elementi che devono necessariamente essere contenuti nell’invito)”, fermo restando che, secondo “quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 294 c.p.p., come modificato dalla lett. g) n. 1, l’interrogatorio di garanzia (a legislazione vigente previsto dopo l’applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo”; sempre “in tema di interrogatorio di garanzia la lett. g) n. 2 [si] modifica il comma 4-bis dell’articolo 294 c.p.p., inserendovi il riferimento anche al collegio di cui all’articolo 328, comma 1-quinquies c.p.p.”; si attribuisce “al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l’applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 328 c.p.p.) o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva (comma 1 dell’articolo 313 come modificato dalla lett. l))”; si “aggiunge un ulteriore periodo al comma 4 dell’articolo 299 c.p.p. per estendere la nuova composizione collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura cautelare”; si novella l’art. 369 c.p.p., che disciplina l’informazione di garanzia, “specificando, in primo luogo, che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa, per poi introdurre “due commi aggiuntivi” e, segnatamente, il “comma 1-quater con cui si stabilisce che si procede alla notifica dell’atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza, tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie” e il comma 1-quinquies, con cui è disposto “che all’informazione di garanzia si applichi quanto previsto dall’art. 114, comma 2, c.p.p., vieta la pubblicazione dell’informazione di garanzia medesima fino a che non siano concluse le indagini preliminari”; si interviene sull’art. 581-ter c.p.p. “abrogando il comma 1-ter (…), introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, relativo al deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, da effettuare contestualmente all’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori” e “sul comma 1-quater dell’art. 581, anch’esso introdotto con d.lgs. n. 150/2022, prevedendo che la disciplina ivi contenuta, relativa al deposito di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, si applichi alla sola ipotesi di impugnazione presentata dal difensore di ufficio dell’imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza. Il deposito del mandato è previsto a pena di inammissibilità dell’impugnazione ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”; si novella l’art. 593 c.p.p., stabilendosi “che il PM non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall’art. 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale”.

“L’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, apporta modifiche all’articolo 89-bis disp. att. c.p.p., relativo all’archivio delle intercettazioni”, estendendo “l’applicazione del comma 2 dell’articolo 89-bis anche ai dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti, in modo da realizzare un necessario coordinamento normativo con le modifiche introdotte all’art. 268 c.p.p.”.

“L’articolo 4 reca alcune modifiche all’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in particolare all’art. 7-bis, in materia di tabelle infradistrettuali, e all’art. 7-ter, in materia di criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all’introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall’articolo 2”.

Nel dettaglio, l’“articolo 4, comma 1, lett. a), n. 1 interviene sul comma 3-bis dell’art. 7-bis dell’ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 12 del 1941), al fine – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa – di consentire di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale”.

“L’articolo in commento introduce quindi una modifica volta a prevedere che le citate tabelle comprendono tutti i magistrati “assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale””.
Ciò posto, dal canto suo, il “comma 1, lett. a), n. 2 interviene sul comma 3-quater dell’art. 7-bis dell’ordinamento giudiziario, in materia di criteri per l’individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale, precisando alla lettera c), che nel tener conto delle cause di incompatibilità funzionale dei magistrati si deve fare particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari” mentre il “comma 1, lett. b), interviene sul comma 1 dell’art. 7-ter dell’ordinamento giudiziario al fine di tenere conto, nei criteri per l’assegnazione degli affari penali del giudice per le indagini preliminari, della nuova competenza collegiale del giudice medesimo, prevedendo, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (in virtù di una modifica introdotta nel corso dell’esame in sede referente rispetto al testo del disegno di legge, che faceva riferimento ai “provvedimenti cautelari custodiali”), anche nell’ambito delle tabelle infradistrettuali (vale a dire facendo ricorso anche a magistrati di altri uffici ricompresi nella medesima tabella)”.

“L’articolo 5 reca l’aumento di 250 unità del ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado”.

“In particolare, il comma 1 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, l’aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado”.
Ebbene, tale “aumento sarebbe conseguente – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa – all’introduzione della competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari, con particolare riferimento alle esigenze di natura organizzativa derivanti dalle incompatibilità”.
Precisato ciò, a sua volta, il “comma 2 autorizza conseguentemente il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire nel corso del 2024 le procedure concorsuali per il reclutamento nell’anno 2025 delle unità di personale di magistratura citate e reca la relativa autorizzazione di spesa per il 2024” mentre il “comma 3 reca, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa relative agli anni successivi al 2024”.

“L’articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle Corti d’assise”.

“Nello specifico, l’articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 9, primo comma, lettera c), della legge n. 287/1951 (Riordinamento dei giudizi di Assise), al fine di chiarire che il requisito dell’età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell’art. 25 della legge medesima”.

difiche al codice dell’ordinamento militare

“L’articolo 7 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l’avanzamento al grado superiore dei militari”.

Difatti, se il “codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66) prevede attualmente, all’art. 1051, co.2, che già il mero rinvio a giudizio o l’ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituisca un impedimento della valutazione per l’avanzamento al grado superiore“, la modifica proposta prevede invece “che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale”

L’articolo 8 “reca la quantificazione degli oneri di cui all’articolo 5 (aumento di organico della magistratura) e le relative fonti di copertura finanziaria. Per le altre disposizioni è prevista la clausola di invarianza finanziari.

“L’articolo 9 prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge”.

Note [1] Servizio studi del Senato della Repubblica, Dossier n. 121/1 del 26/01/2024 intitolato: “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare – A.S. 808-A”, in senato.it, da p. 12. a p.64

Diritto.it

 

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