COMPETENZE CHIARE AMICIZIA LUNGA
In audizione alla Camera il Cno ribadisce l’autonomia dei Consulenti del Lavoro, evidenziando competenze specifiche e limiti operativi distinti rispetto ai Commercialisti nell’ordinamento professionale.
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La professionalità dei Consulenti del Lavoro si fonda su una specializzazione qualificata e istituzionalmente presidiata, connessa alle politiche del lavoro che non coincide né può essere automaticamente assimilata a quella dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. È questo il punto fermo ribadito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nelle osservazioni e proposte presentate alla Camera dei deputati sul disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento della professione di Commercialista, attualmente all’esame della Commissione Giustizia. Nel documento si evidenzia come l’attuale quadro normativo delinei una netta distinzione strutturale tra le due professioni, soprattutto nella materia del lavoro e della legislazione sociale. Inoltre, il Consiglio Nazionale ricorda che gli iscritti all’Albo dei Commercialisti possono svolgere gli adempimenti lavoristici e previdenziali, previsti dall’art. 1 della Legge 12/79, esclusivamente previa iscrizione all’apposita piattaforma tenuta presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e limitatamente alla provincia in cui ha sede l’azienda assistita; a ulteriore conferma della distinzione tra le due professioni. Dunque, le competenze dei Consulenti del Lavoro e quelle dei Dottori Commercialisti non sono sovrapponibili né assimilabili.
“La professionalità dei consulenti del lavoro si fonda su una specializzazione qualificata e istituzionalmente presidiata, connessa alle politiche del lavoro che non coincide, né può essere automaticamente assimilata a quella dei dottori commercialisti ed esperti contabili”.
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