Ucpi proclama lo stato di agitazione dell’avvocatura penale per il 2 novembre
La ''strutturale'' messa a rischio del principio della immediatezza della decisione innesca la protesta dei penalisti italiani
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Sulla scia della protesta sollevata dalla Camera Penale di Roma la Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane con Delibera 24 ottobre 2022 ha proclamato lo stato di agitazione per il giorno 2 novembre 2022.
A scatenare le ire dei penalisti, prima romani e poi italiani, è l’attuale situazione interpretativa delle norme sui trasferimenti dei magistrati che consentono agli stessi di cambiare sede senza portare a termine le cause in corso ed al contempo permettono al nuovo giudice di non rinnovare l’istruttoria dibattimentale.
La scintilla è scattata per una causa con gravissimi capi di imputazione e molti imputati nel corso della quale il Collegio giudicante è mutato nella sua composizione praticamente ad ogni udienza, anche nella misura di due componenti su tre, restando immutata la sola persona del Presidente. Di fatto, nel corso di 15 udienze si sono avvicendati complessivamente 16 giudici diversi includendo anche l’udienza di discussione nel corso della quale la requisitoria del P.M. è stata ascoltata da giudici diversi da quelli che avevano dichiarata conclusa l’istruttoria dibattimentale così come ancora diversa è stata la composizione del Collegio che ha ascoltato la discussione delle parti civili e delle difese.
L’UCPI denuncia da un lato che un simile avvicendamento è incompatibile con il principio del giusto processo e dall’altro lato che non si tratta di un caso isolato ma piuttosto di una vera e propria prassi consolidata che trae origine e spinta nelle attuali interpretazioni normative
La vicenda denunziata, per la UCPI, ha valore esemplificativo generale e deriva dall’inarrestabile e rovinosa deriva impressa al processo penale dalla sentenza SS.UU. Bajrami con la rovinosa demolizione del fondamentale principio c.d. di immediatezza della decisione, solennemente sancito dall’art. 525 c.p.p. che impone, “a pena di nullità assoluta”, che la istruttoria dibattimentale vada ripetuta ove prima della sentenza cambi il giudice che l’ha governata e condotta.
Secondo la delibera della UCPI, ciò che rende ancor più intollerabile il diritto vigente così come ricostruito in via interpretativa in spregio della volontà testuale e storica del legislatore, è che esso postula la prevalenza e la supremazia del diritto del magistrato di cambiare sede o funzione per ragioni, se pur legittime, della propria carriera, sul diritto, di rango costituzionale, dell’imputato alla immediatezza della decisione da parte del medesimo giudice che ha raccolto la prova.
UCPI nel proclamare l’agitazione generale ha invitato le Camere Penali territoriali ad assumere iniziative di denuncia delle prassi giudiziarie violative della regola di immutabilità del giudice e si è riservata di notiziare il Ministro Nordio: “della ferma determinazione dei penalisti italiani di chiedere ed ottenere dal nuovo Governo, con i caratteri della più assoluta urgenza, l’adozione di un adeguato intervento normativo che, negando in radice presupposti e conseguenze di quanto statuito dalla sentenza Bajrami delle SS.UU., restituisca in modo inequivoco e non soggetto a possibili, ulteriori manipolazioni interpretative, l’intangibile principio della “immediatezza della decisione” già inutilmente sancito dall’art. 525 cpp nella sua attuale formulazione statuendo al contempo il principio per il quale qualunque trasferimento del giudice, per ragioni diverse dalla urgenza, possa avere luogo solo quando il giudice medesimo abbia smaltito il proprio ruolo di udienze,almeno con riguardo a quelle la cui istruttoria si sia già svolta nelle sue cadenze più significative”.
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