Anno: XXV - Numero 66    
Giovedì 18 Aprile 2024 ore 13:00
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Avvocati: credito d’imposta per sanificare lo studio

Per sanificare lo studio legale e gli strumenti utilizzati, gli avvocati potranno beneficiare di un credito d’imposta

Avvocati: credito d’imposta per sanificare lo studio

Tale misura, introdotta inizialmente dal D.L. Cura Italia e potenziata dal D.L. Liquidità, è stata poi confermata e ulteriormente rafforzata dal successivo Decreto Rilancio (n. 34/2020).

Credito d’imposta per sanificazione lo studio

Il credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro previsto dal D.L. 34/2020 è riconosciuto non solo agli esercenti attività d’impresa, arte o professione (come previsto inizialmente dal Cura Italia), ma anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Nel dettaglio, il credito d’imposta, concesso per l’anno 2020, sarà pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Credito d’imposta: spese ricomprese

L’art. 125 del D.L. Rilancio prevede che siano ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Provvedimento attuativo

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta verranno stabiliti da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La norma di rango secondario sarebbe dovuta arrivare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (16 aprile). Al momento, dunque, l’operatività del credito d’imposta risulta ancora in stallo.

Il D.L. Rilancio ha abrogato le norme precedenti inerenti tale credito d’imposta, ovvero l’art. 64 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e l’art. 30 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità).

Raccomandazioni per le attività professionali

Si rammenta, per quanto riguarda gli studi legali e le attività professionali in generale, che anche il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ha fornito alcune raccomandazioni. Da un lato si raccomanda di attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza e che, inoltre, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Quanto agli ambienti di lavoro, si raccomanda di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale. Anche le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro dovranno essere incentivate, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

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