Anno: XXVIII - Numero 143    
Giovedì 23 Luglio 2026 ore 13:30
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La riforma dell’ordinamento forense

E i mancati introiti contributivi per Cassa Forense.

La riforma dell’ordinamento forense

Con grandi applausi, ieri al Senato è stata approvata la riforma dell’ordinamento forense che è una delega al Governo il quale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense mentre, nei successivi dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi.

Secondo una visione “maliziosa”, ciò che interessa è la prorogatio e il terzo mandato oltre alla rimozione di molte incompatibilità, attualmente vigenti.

A mio giudizio però la riforma comporterà un danno per Cassa Forense.

Ma andiamo per gradi.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 138/2026 del 21.07.2026 “ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) in riferimento alla norma che consente la partecipazione nelle società tra avvocati (STA) di soci non professionisti, ossia soggetti non iscritti all’albo forense né ad altri albi professionali. Il CNF ha dubitato della legittimità costituzionale dell’articolo 4-bis dell’ordinamento forense (legge n. 247 del 2012) ritenendo che l’ammissione del socio di puro capitale (guidato dalla logica del profitto) in società esercenti la professione forense, per un verso, contrasti con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, perché indebolirebbe l’indipendenza dei soci avvocati – la quale è essenziale per l’esercizio del diritto di difesa e per il giusto processo – e, per altro verso, vulneri l’articolo 41 della Costituzione, determinando la distorsione della concorrenza tra professionisti, perché attenuerebbe i doveri deontologici per quelli operanti nelle STA. La pronuncia ha giudicato insufficiente la motivazione del rimettente a sostegno della non manifesta infondatezza delle censure, perché il CNF non ha preso in alcuna considerazione – ritenendole in ogni caso irrilevanti – le norme dettate dai commi da 3 a 6 dell’articolo 4-bis, che prevedono una serie di cautele (relative all’assetto societario e all’esercizio della professione da parte delle STA) volte a prevenire i rischi connessi all’ingresso del socio non professionista nella STA e, anzitutto, i condizionamenti dell’indipendenza del professionista e i conflitti di interesse. Diversamente, secondo la Corte, una volta che il legislatore – secondo una scelta che ricade nella sua discrezionalità – abbia consentito l’ingresso di soci finanziatori/imprenditori nelle società esercenti le attività professionali regolamentate, in considerazione dei benefici che dal loro apporto derivano ai servizi resi, ciò che è imprescindibile è proprio una congrua normativa che limiti e regoli tale partecipazione per controbilanciare i rischi che da tale ingresso possono derivare nello svolgimento della professione. La sentenza rimarca che la necessità di apposite garanzie legislative si impone, a maggior ragione, per la professione forense per il rilievo costituzionale dell’attività dell’avvocato, la quale è necessario strumento per l’esercizio effettivo del diritto di difesa nonché elemento essenziale per lo svolgimento della funzione giurisdizionale. Dunque, l’ordinanza avrebbe dovuto esaminare le condizioni attualmente previste dal censurato articolo 4-bis della legge numero 247 del 2012 e spiegare perché esse siano effettivamente, e in che misura, non adeguate a risolvere le problematiche che la presenza del socio non professionista porta con sé e, dunque, inidonee a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale. La Consulta conclude rilevando che il disegno di legge attualmente all’esame del Parlamento (A.S. n. 1917) va nel senso di sviluppare le garanzie già previste dal censurato articolo 4-bis della legge numero 247 del 2012 e osserva che il nucleo delle garanzie non potrà essere inferiore a quelle previste per le società tra professionisti, per il rammentato rilievo costituzionale dell’attività difensiva.” (Fonte: comunicato ufficiale Corte Costituzionale)

L’art. 16 del Regolamento generale di Cassa Forense così recita: “Delle norme specifiche per le Società Tra Avvocati Art. 16 Contributo integrativo 1. Le Società costituite ai sensi dell’art.4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, Società tra Avvocati iscritte nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all’art.11 della Legge 20 settembre 1980 n. 576 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA. 2. L’ammontare complessivo della maggiorazione, ottenuta applicando la percentuale di cui al superiore punto 1 sull’intero volume annuo di affari prodotto ai fini IVA nell’anno di esercizio, deve essere versato a Cassa Forense dalla Società, a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal cliente. 3. La maggiorazione percentuale è ripetibile nei confronti del cliente. 4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura di cui all’art. 31, comma 7, fermo quanto previsto dall’art. 35.”

Questa previsione, e cioè del versamento del contributo integrativo del 4% da parte della società con socio di capitale, nella riforma non c’è e dubito che possa essere introdotta con i decreti legislativi che dovranno essere rispettosi della delega.

Delle due l’una: o il 4% relativo al volume d’affari prodotto dalla società dovrà essere versato in Cassa Forense dai soci avvocati, anche per il socio di capitale, oppure il 4%, da imputarsi al socio di capitale, non potrà essere versato in Cassa Forense con un danno piuttosto rilevante agli effetti della sostenibilità di lungo periodo.

Ma era così difficile recepire la normativa di Cassa Forense in punto contributo integrativo?

 

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