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I fantasmi di Cassa Forense

I fantasmi sono coloro che sono iscritti in Cassa Forense ma non inviano il modello 5

I fantasmi di Cassa Forense

Il consuntivo 2018 evidenzia un leggero aumento del numero degli avvocati che inviano il modello 5 (227.990 per l’anno 2018 contro 227.013 del 2017).

Sottraendo da 243.233 iscritti i 227.990 che hanno inviato il modello 5, i fantasmi risultano essere 15.243, un esercito di tutto rispetto, dei quali Cassa Forense conosce i nomi, indirizzi e Coa di appartenenza. La comunicazione obbligatoria, di cui all’ art. 17 l.  n. 576/80 (modello 5) rappresenta uno strumento fondamentale del rapporto previdenziale tra gli iscritti e la Cassa Forense. Il professionista comunica telematicamente alla Cassa con il modello 5, entro il 30 settembre di ciascun anno, il reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’Irpef e il volume di affari Iva, procedendo all’autoliquidazione di eventuali contributi dovuti, in unica soluzione, entro il 31 luglio, ovvero in due rate di pari importo, di cui la prima, entro il 31 luglio, e la seconda, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Tale comunicazione consente alla Cassa di disporre delle necessarie informazioni per un corretto svolgimento della gestione previdenziale.

Ogni anno la Cassa, tramite apposita pagina web, mette a disposizione degli iscritti le note illustrative per la determinazione dei contributi dovuti in autoliquidazione e l’invio telematico della comunicazione obbligatoria.

Soggetti obbligati all’invio del modello 5

– Gli avvocati iscritti, anche per un solo giorno, all’albo nell’anno anteriore a quello di scadenza per l’invio del modello 5;

– I praticanti iscritti alla Cassa nell’anno anteriore a quello di scadenza per l’invio del modello 5;

– Gli iscritti alla Cassa (anche se per frazione di anno) nell’anno anteriore a quello di scadenza per l’invio del modello 5;

– Gli avvocati, di nazionalità italiana, che esercitano la professione all’estero e conservano l’iscrizione all’albo in Italia limitatamente alla parte di reddito e di volume di affari soggetta a tassazione in Italia;

– Gli avvocati, di nazionalità estera, iscritti nell’anno precedente a quello di scadenza per l’invio del modello 5, in un albo professionale in Italia;

– I professori universitari che abbiano optato per il tempo definito e mantenuto l’iscrizione all’albo;

– Gli eredi di avvocati deceduti obbligati all’invio del modello 5.

Soggetti non obbligati all’invio del modello 5

– Gli iscritti nel registro dei praticanti non iscritti alla Cassa per l’intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5;

– I soggetti che, per l’intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5, erano iscritti negli elenchi speciali dei legali enti pubblici o dei docenti universitari a tempo pieno;

– Gli avvocati iscritti contemporaneamente in più albi professionali che, a seguito di espressa disposizione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa previdenziale entro il 1°/02/2013, ossia prima dell’entrata in vigore della l. 247/2012. Tali professionisti sono comunque tenuti a fornire alla Cassa la prova dell’avvenuta opzione al fine di essere esonerati dall’obbligo di invio del modello 5 e dal pagamento dei contributi.

Gli inadempimenti sanzionati, in base al vigente regime, sono i seguenti:

– omesso o ritardato invio del mod.5 (comunicazione obbligatoria del reddito e del volume di affari);

Omesso invio mod. 5*_436,00

* È, inoltre, prevista la segnalazione all’Ordine al fine della valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare (art. 9 L. 141/92) (dal sito di Cassa Forense www.cassaforense.it)

 A questo punto sarebbe interessante sapere se Cassa Forense ha contestato l’omissione dell’invio del modello 5, applicato la sanzione e avviato il procedimento amministrativo per la cancellazione. Un tanto perché la Cassazione, con sentenza n. 27509 del 28 ottobre 2019, ha ritenuto  che il decorso del termine per l’esercizio della potestà sanzionatoria della Cassa deve necessariamente essere ancorato al compimento del tempo concesso all’iscritto per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali. In detto contesto, ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità che collega il decorso della prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria in esame al giorno in cui è stata commessa la violazione, ossia allo scadere dei trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. E la prescrizione è quinquennale. Ricordo che è legittima la sospensione dall’esercizio professionale per la mancata presentazione del modello 5 alla Cassa Nazionale Forense, dell’avvocato anche se non iscritto all‘Albo professionale ed alla medesima Cassa Forense. È quanto disposto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 13 marzo – 7 giugno 2012, n. 9184.

Di seguito un interessante approfondimento di Donatella Cerè:

«Individuazione dell’organo competente a procedere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 141/1992 per il caso di mancato invio del Mod. 5. L’articolo in oggetto, essendo sostanzialmente finalizzato a chiarire l’effettiva natura (amministrativa e/o disciplinare) del relativo mancato adempimento di carattere previdenziale, impone l’attento esame e la conseguente interpretazione all’attualità della specifica norma richiamata, atteso che il citato art. 9 della legge n. 141/1992 (che ha modificato il precedente art. 17 Legge 20 settembre 1980, n. 576) prevede che, in caso di omesso invio del Modello 5, la Cassa debba inviare una segnalazione “…al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare”. La disposizione, pur facendo riferimento espresso al Coa, richiama le forme del procedimento disciplinare. Pertanto, ferma restando l’esistenza di profili di carattere amministrativo inevitabilmente scaturenti, si individua, in ordine alla violazione in oggetto, di una sorta di “doppio binario”. Innanzitutto va evidenziato come la nuova Legge Professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247) agli artt. 50 e 51, sostituendo e superando la precedente competenza dei Coa, abbia sancito la nuova competenza a decidere sui fatti oggetto di indagine o giudizio disciplinare (specificatamente sulle “infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia) dei consigli distrettuali di disciplina forense, appositamente istituiti; ne consegue che, dovendo interpretare l’apparente contrasto del tenore della norma sopra richiamata la quale, da un lato conferma la rilevanza disciplinare di tale inadempimento previdenziale e dall’altro rimanda “al competente Coa” anziché al competente CDD, lo stesso può ragionevolmente risolversi a favore del primo aspetto, risultando superato il secondo richiamo dall’illustrata modifica normativa in tema di competenza disciplinare, intervenuta successivamente alla norma oggetto di esame. Tale interpretazione, che conferma la natura disciplinare dell’obbligo in oggetto, risulta suffragata anche dalla formulazione dell’art. 16 del Nuovo Codice Deontologico Forense, in cui si stabilisce che “L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia” (comma 1°), nonché “corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi” (comma 3°). A tale riguardo vale la pena ricordare come la nuova legge professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247) all’articolo 21 comma 8°, stabilisca anche che “L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”. Ad ulteriore riprova, infine, della natura disciplinare della violazione scaturente dal mancato invio del Mod. 5, si sottolinea – sotto il profilo dei precedenti giurisprudenziali – che, anche antecedentemente all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense e del nuovo codice deontologico forense (che, sul punto, ne costituiscono ius receptum), la Suprema Corte di Cassazione, nel corso degli anni, è stata sempre unanime nell’individuare lo strumento della sanzione disciplinare come conseguenza dell’omessa comunicazione del Modello 5 ai fini della dichiarazione reddituale, affermando che: “Costituisce illecito disciplinare, a norma dell’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, la condotta dell’avvocato iscritto all’albo che ometta di inviare alla Cassa nazionale forense le comunicazioni relative all’ammontare dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e dei volumi di affari dichiarati ai fini IVA, anche se il professionista non sia iscritto alla Cassa, né abbia l’obbligo di domandare l’iscrizione ad essa a fini previdenziali” (Cass. S.U. n. 20219/2012; in maniera conforme Cass. S.U. n. 9184/2012 dove si ribadisce che “…l’omissione della comunicazione è sanzionabile disciplinarmente”). Trattasi, peraltro, di orientamento a suo tempo recepito anche dal Cnf che, con una successiva decisione (n. 152 del 2013), ha confermato che “…l’omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l’infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare, sanzionata con la sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, fino alla regolarizzazione della posizione stessa”». Si rimanda inoltre al commento redazionale alla sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 2/19 “Mancato invio del Mod. 5: la successiva regolarizzazione salva l’avvocato dalla sospensione” “Mancato invio del Mod. 5: la successiva regolarizzazione salva l’avvocato dalla sospensione”.

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