Anno: XXV - Numero 53    
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Decreto “Cura Italia” Misure a favore dei professionisti

Passiamo in rassegna le principali (a prima vista) norme di interesse (anche) notarile, rinviando a successivi approfondimenti e chiarimenti di temi specifici

Decreto “Cura Italia” Misure a favore dei professionisti

1) Art. 44 “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus”.

Una prima misura da segnalare è disciplinata all’art. 44, rubricato “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus”.

Questa misura si orienta a quei “lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro”. A favore di tale categoria di soggetti è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” finalizzato a supportare le richieste da parte degli aventi diritto di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Molti i dubbi lasciati dalla disposizione in oggetto: cosa significa aver “ridotto” l’attività lavorativa? Per quanto tempo deve sussistere la sospensione dell’attività lavorativa per poter beneficiare dell’indennità? Come si presenta l’istanza per il riconoscimento dell’indennità?

A queste e ad altre domande dovrebbero rispondere successivi decreti (uno o più), da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto. In tali successivi provvedimenti – specifica l’art. 44 – potrà essere definita altresì la eventuale quota del limite di spesa “da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.

Di seguito il testo normativo:

“1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

  1. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126”.

 

2) Art. 54 “Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”.

Altra misura di possibile interesse è prevista all’art. 54, rubricato “Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”.

Con la Legge 244/2007 era stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo di solidarietà per i mutui utilizzati per l’acquisto della prima casa, che supportava la possibilità di beneficiare di sospensioni del pagamento delle rate al ricorrere di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Governo era già intervenuto a inizio mese sulla disciplina del fondo in relazione all’emergenza “Corona virus” con l’art. 26 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, rubricato “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)” pubblicato in GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020), estendendo il ricorso al Fondo anche in caso di “c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”. Secondo tale primo decreto, l’ammissione alla misura in esame è subordinata al possesso di un Isee non superiore ai 30.000 euro.

Con il Decreto è stato esteso l’ambito applicativo di tale misura in considerazione dell’emergenza in corso anche a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che autocertifichino il ricorrere delle seguenti condizioni:

(i) aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33%, rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019;

(ii) il calo del fatturato deve essersi verificato nel periodo massimo di un trimestre, decorrente dal 21/2/2020 (e quindi fino al 21/5/2020);

(iii) il calo del fatturato deve essere conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere autocertificata dal richiedente.

A differenza di quanto previsto dall’art. 26 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti non è richiesto il possesso di un Isee non superiore ai 30.000 euro.

La misura in commento è, però, “a tempo determinato”: è, infatti, possibile beneficiare del Fondo al ricorrere delle condizioni sopra indicate (e quindi in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007) solo per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, quindi fino a dicembre di quest’anno.

L’art. 54 modifica poi la disciplina di base indicata nel co. 478 dell’art. 2 della legge 244/2007, specificando che il Fondo provvede “al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione” anziché “al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro” (come recitava il comma 478 dell’art. 2 L. 244/2007).

La richiesta va inoltrata al Consap, Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici, attraverso la banca erogatrice del mutuo prima casa ed è demandato a un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina di attuazione sia di quanto previsto dall’art. 54 del Decreto in commento, sia dall’art. 26 del decreto legge n. 9/2020.

Di seguito il testo normativo:

“1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

  1. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  2. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  3. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:

“478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.

  1. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
  2. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126”.

 

3) Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Altra norma di grande interesse è l’art. 56 che prevede la sospensione fino al 30 settembre 2020 dei mutui (diversi da quelli “prima casa”) e dei leasing. Più precisamente, la norma – per quanto qui più di rilievo (co. 2 lett. c) – prevede che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.

Sebbene la norma possa sembrare, a una prima lettura, applicabile (solo) alle “imprese” (“2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi (…) delle seguenti misure di sostegno finanziario”), il richiamo espresso alla raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, operato al comma 5 della norma in esame, dovrebbe giustificare la sua applicazione anche ai liberi professionisti e potrebbe quindi essere di interesse per i mutui e i leasing collegati all’attività degli studi professionali (compresi quelli notarili).

Il comma 5 della norma in esame spiega, infatti, che “ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia”. Nel Considerando 3 della citata Raccomandazione viene utilizzata una definizione estremamente ampia del concetto di impresa che viene identificata come “qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un’attività economica”. E’ dunque “impresa” qualunque soggetto che esercita una attività economica, consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato e in quest’ampia formulazione rientra anche il libero professionista che svolge, appunto, regolarmente un’attività economica (in questo senso si veda, ad es., Vallefuoco, Professionisti inclusi nella moratoria sui prestiti, pubblicato su IlSole24Ore del 19 marzo 2020).

Condizione per poter usufruire di questa misura è attestare – con autocertificazione – di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Di seguito il testo normativo (con evidenziazioni aggiunte nelle parti ritenute di maggior interesse):

“1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
  2. a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  3. b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  4. c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
  5. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
  6. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  7. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
  8. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:
  9. a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
  10. b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
  11. c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

  1. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
  2. L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a:(i) l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell’importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.
  3. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.
  4. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell’importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.
  5. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126”.

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