Obbligo-vaccino: elenchi alle Regioni, sospensione ope legis
Ultimo giorno ieri 6 aprile per gli Ordini provinciali e per i datori di lavoro. In virtù dell'obbligo vaccinale introdotto dal decreto legge 44/2021
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Ultimo giorno ieri 6 aprile per gli Ordini provinciali e per i datori di lavoro. In virtù dell’obbligo vaccinale introdotto dal decreto legge 44/2021, le Regioni dovevano ricevere entro la giornata di ieri 6 aprile gli elenchi provinciali degli “operatori di interesse sanitario”. Entro il 16 aprile la verifica dello stato vaccinale. Per i Medici Veterinari che, senza diritto di esenzione, rifiutino la vaccinazione è prevista la sospensione temporanea.
Scade oggi il termine ultimo per l’invio alle Regioni degli elenchi dei soggetti da vaccinare contro il virus SARS CoV-2, vale a dire degli esercenti le professioni sanitarie e degli “operatori di interesse sanitario”. Ai primi provvedono gli Ordini provinciali con l’invio dei loro elenchi territoriali, ai secondi provvedono invece i datori di lavoro. Gli “operatori di interesse sanitario” sono lavoratori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, concorrendo all’erogazione della prestazione sanitaria e quindi parimenti obbligati alla vaccinazione per “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”
Verifica in dieci giorni- Entro il 16 aprile, le Regioni avranno verificato lo stato vaccinale dei nominativi ricevuti. La decorrenza di dieci giorni a partire da oggi è prevista dal decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 (cd Decreto Covid). Se la vaccinazione non risulta dai sistemi informativi vaccinali regionali, i nominativi vengono trasmessi alla Asl. Sarà poi quest’ultima ad invitare gli interessati a produrre- entro cinque giorni dall’invito- a documentare l’eventuale insussistenza dell’obbligo vaccinale (es. esenzione certificata dal medico di famiglia, oppure una prenotazione già in corso). Decorsi i 5 giorni, ad obbligo confermato, si viene convocati per la somministrazione.
Sospensione ope legis- Essere vaccinati è requisito “essenziale” per continuare ad esercitare, pena la sospensione: il provvedimento previsto dall’articolo 4 del Decreto Covid è una sospensione “ope legis“. In forza di legge, la Asl viene incaricata di accertare l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e di darne immediata comunicazione all’interessato e anche – a seconda dei casi- al suo datore di lavoro e al suo Ordine professionale. Nel caso del professionista interessato dalla sospensione, questi ne viene informato anche dall’Ordine professionale.
Conseguenze– L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS CoV-2. A carico del lavoratore inottemperante è prevista la possibilità di essere incaricato di mansioni diverse che non implichino il rischio di diffusione del contagio. La sospensione viene sanata sottoponendosi alla vaccinazione.
Le novità introdotte dall’articolo 4 del Decreto Covid rimangono efficaci per tutta la durata della campagna vaccinale.
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