Il Garante della Privacy da via libera alla banca dati sul Testamento biologico Nella banca dati, istituita presso il ministero della Salute, saranno raccolte, con il consenso della persona che si è avvalsa del testamento biologico
Garante Privacy via libera alla banca dati su Testamento biologicoNella banca dati, istituita presso il ministero della Salute, saranno raccolte, con il consenso della persona che si è avvalsa del testamento biologico
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Il Garante per la Privacy ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministero della salute che istituisce la banca dati nazionale delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) che consentono alla persona di stabilire in anticipo i trattamenti sanitari ai quali intende essere sottoposta nel caso di sopravvenuta incapacità ad autodeterminarsi. Nella banca dati, istituita presso il ministero della Salute, saranno raccolte, con il consenso della persona che si è avvalsa del testamento biologico, le copie delle dichiarazioni, i successivi aggiornamenti, nonché la nomina e la revoca dell’eventuale fiduciario, anche di coloro che non sono iscritti al servizio sanitario nazionale. I dati conservati per 10 anni dal decesso dell’interessato, saranno accessibili dal medico, che ha in cura il paziente incapace di esprimere la propria volontà, e il fiduciario, se nominato. La banca dati sarà alimentata dagli ufficiali di stato civile comunali, dai notai e dal responsabile dell’Unità organizzativa competente delle Regioni che abbiano predisposto il servizio, presso i quali sono depositati gli “originali” delle Dat. Tali soggetti, potranno trasmettere copia della Dat alla banca dati nazionale mediante un modulo elettronico, le cui specifiche tecniche sono definite in un disciplinare allegato al decreto. L’Autorità ha chiesto, tuttavia, di apportare ulteriori modifiche al testo per renderlo pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati. In particolare, in attesa della realizzazione della banca dati nazionale, il Garante ha chiesto maggiori tutele per quanto riguarda le modalità di accesso alle Dat, da parte del medico che ha in cura l’assistito o del fiduciario, come pure la corretta individuazione dei soggetti, che in qualità di titolari del trattamento, sono legittimati a trasmettere le Dat alla banca dati.
Il ministero, quindi, dovrà individuare modalità più rispettose della disciplina sulla riservatezza per fornire al medico e al fiduciario le informazioni circa l’esistenza della dichiarazione ed il luogo dove la stessa è conservata
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