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Mercoledì 31 Maggio 2023 ore 14:00
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Pensioni, arriva il maxi assegno (ma non per tutti)

Con il cedolino di marzo verranno rivalutate le pensioni a chi percepisce almeno quattro volte il minimo. L’indicizzazione non sarà uguale per tutti.

Pensioni, arriva il maxi assegno (ma non per tutti)

I versamenti delle pensioni del mese di marzo 2023 includeranno la rivalutazione degli assegni e il versamento degli arretrati. L’Inps, con una circolare, ha indicato i calcoli della perequazione che riguarderanno chi percepisce un trattamento pensionistico di almeno 2.101,52 euro, ossia quattro volte il minimo.

L’Inps considera i dati del Casellario centrale delle pensioni, così come descritto dall’articolo 34 della Legge 448/1998, tra i quali rientrano anche le pensioni erogate da altri enti.

Altro discorso è quello relativo alle assicurazioni facoltative (Vobis, Iobis, Vmp e Imp), alle pensioni a carico del Fondo clero e all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale che vengono calcolate singolarmente.

La rivalutazione per scaglioni

  • Chi ha rendite inferiori a tale soglia ha già ricevuto un assegno maggiorato del 7,3% a gennaio del 2023.
  • Con l’aumentare degli importi erogati diminuisce la percentuale di indicizzazione dell’assegno:
  • Le pensioni tra i 2.101,53 euro e i 2.626,90 euro verranno rivalutate del 6,21% (l’85% del 7,3% di adeguamento massimo)
  • Le pensioni tra 2.626,91 euro e i 3.152,28 euro verranno rivalutate del 3,87% (il 53% del 7,3% di adeguamento massimo)
  • Le pensioni tra i 3.152,29 euro e i 4.203,04 euro verranno rivalutate del 3,43% (il 47% del 7,3% di adeguamento massimo)
  • Le pensioni tra i 4.203,05 euro e i 5.253,80 euro verranno rivalutate del 2,70% (il 37% del 7,3% di adeguamento massimo)
  • Le pensioni superiori ai 5.253,81 euro verranno rivalutate del 2,34% (il 32% del 7,3% di adeguamento massimo).

I versamenti delle pensioni di marzo includeranno anche gli arretrati relativi al mese di gennaio e al mese di febbraio del 2023.

I trattamenti di carattere assistenziale

La perequazione non si estende alle prestazioni di carattere esistenziale (come, per esempio, l’invalidità civile) e quelle riconosciute alle vittime di atti di terrorismo.

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