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Nuova Banca Dati Dat

È entrato in vigore il 1° febbraio il Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento, c.d. DAT (D.M. 10 dicembre 2019, n. 168, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2020, in attuazione del disposto dell’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Nuova Banca Dati Dat

La Banca dati nazionale è stata istituita presso il Ministero della salute ed è gestita dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari. La Banca dati nasce con l’obiettivo di garantire una piena conoscibilità delle disposizioni anticipate di trattamento (e delle loro eventuali modifiche, revoche o rinnovi) da parte del medico che ha in cura il paziente (quando sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi del paziente-disponente), del paziente stesso e della persona di fiducia designata dal disponente, finché questi conservi tale incarico (artt. 1 e 4 del Regolamento).

Tra i soggetti chiamati ad “alimentare” la Banca dati nazionale, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, vi sono:

  1. a) gli ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, nonché gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
  2. b) i notai e i capi degli uffici consolari italiani all’estero, nell’esercizio delle funzioni notarili;
  3. c) i responsabili delle unità organizzative competenti nelle Regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario.

Per quanto riguarda il notaio, la Banca dati è raggiungile attraverso l’interfaccia applicativa per la compilazione dei relativi moduli e la trasmissione delle copie autentiche delle DAT predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato, per il tramite di Notartel s.p.a.

La trasmissione dovrà avere ad oggetto sia i dati relativi all’atto contenente le disposizioni, sia una copia autentica informatica dell’atto stesso e degli altri atti collaterali (accettazione, rinunzia, revoca e sostituzione del fiduciario, atti modificati o di revoca delle DAT). Mentre l’invio dei dati è sempre obbligatorio, è invece riconosciuta al disponente la facoltà di evitare l’invio della copia digitale dell’atto stesso, con una espressa dichiarazione in tal senso; in tal caso, l’atto resterà depositato dal notaio autenticante.

Tramite l’interfaccia applicativa predisposta da Notartel, si compila una maschera composta da diverse sezioni in cui vengono richiesti dati relativi all’atto (ad es. data dell’atto, numero di repertorio, notaio autenticante), al disponente, al fiduciario e al consenso del disponente alla raccolta di copia della DAT presso la Banca dati nazionale (ovvero, in alternativa, i dati relativi all’allocazione della stessa, ai fini della reperibilità).

Al completamento di tali maschere viene prodotto un file xml che, firmato digitalmente, va inviato al Ministero. A seguito dell’invio il Ministero rilascia una ricevuta di trasmissione.

La procedura prosegue poi con l’invio della copia della DAT (previo consenso del disponente alla raccolta di copia della DAT presso la Banca dati nazionale), che viene fatto caricando sulla piattaforma il file pdf firmato digitalmente. Analogamente si procede per gli altri documenti soggetti a pubblicità (accettazione, rinunzia, revoca e sostituzione del fiduciario, atti modificativi o di revoca delle DAT).

La trasmissione dei dati e della copia dell’atto dovrà avvenire “senza indugio” ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.M. 168/19.

Per le DAT ricevute anteriormente al 1° febbraio 2020, l’articolo 11 del Regolamento prevede che il notaio debba provvedere:

– entro 60 giorni dall’attivazione della Banca dati DAT, alla trasmissione dei dati dei soggetti che hanno richiesto atti di disposizioni anticipate di trattamento;

– entro 180 giorni dall’attivazione della Banca dati DAT, anche all’invio della copia autentica informatica della DAT.

Come precisato nel notiziario del 31 gennaio 2020, le prime istruzioni per i notai sulla operatività del sistema sono consultabili alla pagina: RUN / Il Notaio / Disposizioni anticipate di trattamento / La banca dati nazionale DAT.

Tutti i notai sono automaticamente abilitati ad accedere al servizio DAT ed è altresì possibile autorizzare uno o più collaboratori ad accedere al servizio (come meglio illustrato nel Manuale utente disponibile alla pagina web sopra indicata).

fonte Federnotizie

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