Anno: XXV - Numero 53    
Venerdì 29 Marzo 2024 ore 11:00
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Intermediari Uk in Italia solo con nuova autorizzazione.

Periodo di grazia fino al 30 giugno Dal 1° gennaio l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha rilevanti implicazioni sulla prestazione dei servizi finanziari ai clienti europei da parte degli intermediari britannici.

Intermediari Uk in Italia solo con nuova autorizzazione.

Il Governo italiano ha introdotto disposizioni a tutela della clientela degli intermediari britannici (banche, gestori di fondi d’investimento, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) operanti in Italia (art.22 del decreto-legge n°183/2020, Milleproroghe).

In particolare, gli intermediari britannici non possono più operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento e possono prestare servizi di investimento solo se hanno ottenuto una nuova autorizzazione in base al vigente regime domestico per le imprese di paesi terzi, secondo quanto ha precisato la Consob lo scorso 2 gennaio. Lo scorso anno le autorità italiane ed europee hanno intensificato gli sforzi per limitare i possibili disagi per i clienti. La Consob ha più volte richiamato l’attenzione degli intermediari britannici a un’ordinata gestione delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit e, più recentemente, si è rivolta anche ai clienti di questi intermediari, invitandoli, tra l’altro, a verificare di aver ricevuto un’informazione adeguata.

Per assicurare un’ordinata gestione di questo processo, il decreto-legge Milleproroghe ha previsto norme specifiche a tutela dei clienti di intermediari aventi sede nel Regno Unito. Per evitare discontinuità nella prestazione dei servizi di investimento e ridurre al minimo i disagi per i clienti, è stato previsto che le imprese di investimento e le banche del Regno Unito che hanno presentato, rispettivamente, a Consob e a Banca d’Italia un’istanza di autorizzazione non ancora perfezionata alla data del 31 dicembre possano, comunque, continuare a operare fino all’ottenimento dell’autorizzazione.

Durante questo “periodo di grazia”, dal 1° gennaio 2021 fino al rilascio dell’autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno di quest’anno, questi intermediari non potranno stipulare nuovi contratti né modificare quelli esistenti; i clienti degli intermediari che operano con succursale saranno assistiti da un sistema di indennizzo italiano e potranno continuare ad accedere all’Arbitro per le controversie finanziarie. Per consentire agli investitori di conoscere quale sistema di indennizzo è responsabile della protezione dei loro risparmi, i prestatori di servizi di investimento del Regno Unito dovranno fornire ai propri clienti le informazioni previste dalla legge, il più presto possibile e, in ogni caso, entro il 10 febbraio.

Inoltre, il decreto prevede che, in caso di diniego dell’autorizzazione, gli intermediari devono cessare i servizi e le attività di investimento non autorizzati, secondo modalità e tempi tali da non recare pregiudizio ai clienti. Dovranno anche porre in essere tutte le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi dalla data del diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Anche durante questo periodo saranno assicurate le tutele dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dei sistemi di indennizzo per gli investitori per gli intermediari britannici operanti in Italia con succursale.

Il decreto impone anche ai prestatori di servizi di investimento britannici, in particolare se hanno usufruito del periodo di grazia, di assicurare un’adeguata informativa ai clienti sugli effetti della Brexit. La Consob ha in ogni caso invitato i clienti a prendere contatto direttamente con gli intermediari con cui intrattengono rapporti, specie qualora non abbiano ricevuto le necessarie informazioni, per ottenere tutte le indicazioni sulla possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere.

Più nel dettaglio, nel periodo di operatività limitata fino al rilascio dell’autorizzazione e comunque non oltre sei mesi dal termine del periodo di transizione, le banche e gli istituti di moneta elettronica con succursale sono soggetti alla normativa nazionale applicabile agli intermediari dei paesi terzi e alla vigilanza delle competenti autorità italiane, che esercitano i poteri previsti nei confronti degli intermediari di paesi terzi. Durante questo periodo, le banche e gli istituti di moneta elettronica britannici operanti con succursale mantengono l’adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie italiano, l’Arbitro bancario finanziario, e le banche britanniche con succursale aderiscono di diritto ai Sistemi di garanzia dei depositi italiani (DGS) secondo i rispettivi Statuti.

Tuttavia, le banche operanti in libera prestazione di servizi possono non aderire all’Arbitro bancario finanziario, qualora aderiscano o siano sottoposte a un sistema estero di risoluzione alternativa delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. Sono, comunque, tenute a comunicare a Banca d’Italia il sistema stragiudiziale estero al quale aderiscono o sono sottoposte. Entro tre mesi dal giorno successivo al termine del periodo di transizione, le banche britanniche dovranno prendere contatti con il DGS di riferimento e perfezionare gli atti richiesti per l’adesione, compreso l’adempimento degli obblighi di contribuzione.

Per consentire ai depositanti di conoscere quale DGS è responsabile della protezione dei loro risparmi, tutti gli intermediari dovranno fornire ai propri depositanti le informazioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre quaranta giorni dal giorno successivo al termine del periodo di transizione. “La comunicazione ai depositanti dovrà essere chiara e formulata in un linguaggio semplice. I depositanti dovranno inoltre essere resi edotti del referente da contattare per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti”, ha precisato Consob.

In caso di diniego dell’autorizzazione, le banche del Regno Unito e gli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito operanti con succursale devono cessare le attività per le quali non hanno ricevuto l’autorizzazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione del diniego, secondo modalità e tempi che non rechino pregiudizio ai clienti. Anche durante questo periodo continuano a essere soggetti alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi e ai relativi poteri delle autorità di vigilanza; sono altresì assicurati le tutele rappresentate dai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dai sistemi italiani di garanzia dei depositanti e gli obblighi informativi previsti sopra.

Infine, per quanto riguarda gli intermediari del Regno Unito che cessano la prestazione dei servizi e delle attività di investimento in Italia, anche a seguito del diniego dell’autorizzazione, il decreto presume la restituzione ai clienti delle disponibilità liquide, dei beni e degli strumenti finanziari di loro pertinenza, secondo le istruzioni fornite dai clienti stessi. E’ dunque essenziale, ha incalzato Consob, che i clienti forniscano tempestivamente istruzioni agli intermediari.

 

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