Anno: XXV - Numero 75    
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È legge la delega fiscale. Le principali misure

Con 184 voti favorevoli, 85 contrari e nessun astenuto, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge licenziato con modifiche dal Senato il 2 agosto

È legge la delega fiscale. Le principali misure

È legge la Delega al Governo per la riforma fiscale, di iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio per l’anno 2023-2025. Con 184 voti favorevoli, 85 contrari e nessun astenuto, venerdì scorso la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge licenziato con modifiche dal Senato il 2 agosto.

23 articoli

Il disegno di legge, modificato in sede referente dalla 6a Commissione del Senato, consta di 23 articoli, distribuiti in cinque titoli. Negli articoli dall’1 al 4, ha spiegato al Senato la relatrice Antonella Zedda, troviamo i principi generali e la riforma dello statuto del contribuente: questi compongono il titolo I. Agli articoli 1-3, il titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega. All’articolo 4 troviamo i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell’interpello.

Revisione del sistema tributario, entro 24 mesi i decreti legislativi

Andando nel particolare, l’articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e i criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa (comma 1), disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativi (commi 2 e 3) e il meccanismo di slittamento del termine di delega (comma 4), stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare (comma 5) e fissando i termini per l’adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi (comma 6).

I principi generali

L’articolo 2 individua i seguenti principi generali cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega: stimolo della crescita economica e alla natalità; prevenzione e riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale; razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti. Si prevede anche un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità e l’applicazione dei principi e criteri direttivi generali di cui alla legge sul federalismo fiscale.

Piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali

Nel corso dell’esame in sede referente al Senato si attribuisce al Governo, nella predisposizione dei decreti delegati, il compito di assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali, di cui alla legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42), al decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province e per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Adeguamento agli standard internazionali e sovranazionali

L’articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale, con riguardo agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, con particolare riferimento all’adeguamento dell’ordinamento tributario nazionale agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell’Unione europea.

Principi in materia di interpelli

L’articolo 4 stabilisce che il Governo, nell’esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, tra i quali, oltre al rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, rilevano specialmente i principi introdotti in materia di interpelli.

Tributi

Il titolo II, che va dall’articolo 5 all’articolo 15, riguarda i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolata in tre capi: al capo I, agli articoli da 5 a 8, troviamo le imposte sui redditi, IVA e Irap e l’articolo 9 nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia. Al capo II, agli articoli dal 10 al 12, troviamo tutte le altre imposte indirette. Al capo III, articoli dal 13 al 14, troviamo i tributi regionali e locali. Al capo IV troviamo l’articolo 15 concernente la disciplina dei giochi.

Irpef

Nello specifico, l’articolo 5 contiene i principi e criteri direttivi in materia di Irpef. In termini generali si dispone la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un’aliquota unica. Nel riordino delle agevolazioni si deve tener conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi. Si prevede inoltre il graduale proseguimento dell’equità orizzontale attraverso, tra l’altro: l’applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto e la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori.

Redditi agrari

Specifici principi sono previsti per i redditi agrari, con l’obiettivo di favorire ed agevolare l’aggiornamento delle classi e qualità di coltura, prevedendo tra l’altro un regime di favore per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione e di redditi modesti che svolgono attività agricole.

Redditi da fabbricati

Per quanto concerne i redditi da fabbricati, il disegno di legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello adibito qualora – è stato precisato nel corso dell’esame presso la Camera – il conduttore sia un esercente, un’attività d’impresa di arti o di professioni.

Redditi di natura finanziaria

Diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria, rispetto ai quali si prevede la creazione di un’unica categoria reddituale, determinando il valore di tali redditi sulla base del principio di cassa, assicurando una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi.

Redditi da lavoro dipendente e assimilati

Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile, salvaguardando specifiche finalità.

Redditi da lavoro autonomo

Per quanto riguarda il lavoro autonomo e nell’ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede in particolare il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo conseguiti, l’allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali nonché di quelli ad uso promiscuo, la riduzione delle ritenute operate sui compensi nel caso in cui si avvalga di dipendenti e collaboratori, la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Redditi d’impresa

Per quanto riguarda i redditi d’impresa, il disegno di legge prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria per favorire la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l’assimilazione al regime dell’imposta sul reddito della società e l’assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinata dall’Ires.

Sono infine contemplati specifici interventi sui cosiddetti redditi diversi.

Revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti

L’articolo 6 reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi si prevede, oltre alla semplificazione dell’allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all’Ires ordinaria: accanto all’aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento), infatti, in sostituzione del principio di delega originariamente previsto alla lettera a), si prevedono due regimi di vantaggio complementari. Il primo prevede la riduzione dell’aliquota dell’Ires nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa; per le imprese che non beneficiano della riduzione come appena descritta, viene introdotta la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento, nonché di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi
alle medesime.

Sono inoltre introdotti specifici principi e criteri direttivi relativi a specifici aspetti contabili.

Revisione dell’Iva

L’articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione dell’Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell’imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali.

Irap

L’articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell’intervento.

Imposizione sui redditi

L’articolo 9 disciplina diversi ambiti specifici attinenti all’imposizione sui redditi, tra i quali si colloca innanzitutto la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d’impresa prevedendo inoltre la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio; sono stabiliti principi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, alle società “di comodo”, nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi.

Imposta di registro, successioni e bollo

L’articolo 10 specifica i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall’Iva, con particolare riferimento all’imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo.

Revisione della disciplina doganale

L’articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione.

Accise

L’articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l’attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Si prevedono vari principi e criteri direttivi tra i quali la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto.

Revisione del sistema fiscale degli enti locali

L’articolo 14, introdotto al Senato, stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali attraverso un consolidamento dell’autonomia finanziaria; la piena attuazione del federalismo fiscale, una razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

Giochi

L’articolo 15, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma innanzitutto il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio. Reca inoltre i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.

Revisione generale degli adempimenti tributari

L’articolo 16, passando al titolo III, è stato modificato nel corso dell’esame al Senato e contiene i principi e i criteri direttivi generali relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari, anche relativamente ai tributi degli enti territoriali.

Accertamenti

L’articolo 17, anche questo modificato nel corso dell’esame in sede referente al Senato, indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’attività di accertamento.
Da Build News

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