Posticipo del parziale esonero contributivo per le lavoratrici autonome
Madri e misura “ponte” nel DDL di conversione del DL 95/2025 (c.d. Decreto Omnibus 2025).
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Con il DDL di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 – recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (A.S. 1565) – emergono importanti novità in merito alla misura del parziale esonero contributivo a favore delle lavoratrici autonome, inizialmente introdotta dall’articolo 1, comma 219, della Legge n. 207 del 2024 (Legge di Bilancio 2025).
L’articolo 1, comma 219, della Legge n. 207 del 2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto, a partire dal 2025, un parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico oltre che per le lavoratrici dipendenti anche per le lavoratrici autonome madri di due o più figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; prevedendo che il medesimo esonero, a decorrere dall’anno 2027, spetti per le madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Tale riduzione contributiva è riconosciuta a condizione che la retribuzione (o il reddito imponibile ai fini previdenziali) non sia superiore a 40.000 euro su base annua e non è riconosciuto alle lavoratrici autonome in regime forfetario, limitazione che già a suo tempo, Confcommercio professioni aveva segnalato come particolarmente restrittiva.
Con l’articolo 6 del Decreto Legge n. 95/2025, l’attuazione di questa misura viene posticipata al 2026.
In attesa dell’entrata in vigore dell’esonero contributivo, il comma 2 del medesimo articolo 6 introduce una misura “ponte” per il 2025, prevedendo anche per le lavoratrici mad ri autonome l’erogazione di una somma pari a 40 euro mensili per ogni mese di lavoro (o frazione) svolto nell’anno. In particolare alle lavoratrici autonome madri di due figli tale erogazione è riconosciuta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso specifico di madre con tre o più figli. Tale importo sarà riconosciuto in un’unica soluzione a dicembre 2025, sarà esente da contribuzione e imposizione fiscale e non rileverà ai fini ISEE e in caso di contemporaneità di rapporti di lavoro o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, è riconosciuta dall’INPS per una sola gestione previdenziale.
Il comma 3 dell’articolo 6 disciplina la copertura finanziaria, prevedendo un incremento dello stanziamento iniziale passando da 300 milioni a 480 milioni di euro per il 2025 e ulteriori 13 milioni di euro per il 2026.
La Legge di Bilancio ha introdotto una misura di sostegno da ritenere positiva, ma la sua attuazione slitta di un anno, mentre la misura “ponte” non consente – allo stato attuale – di valutare un reale beneficio, data l’assenza di parametri di confronto rispetto all’entità dell’esonero contributivo che doveva essere introdotto. Positivo che tra le beneficiare dell’integrazione “ ponte” al reddito per il 2025 siano incluse anche le lavoratrici autonome madri di tre o più figli per le quali invece l’esonero contributivo doveva partire dal 2027. Sottolinea la Presidente Fioroni: “il provvedimento conferma l’attenzione verso un’esigenza reale di sostegno alle madri lavoratrici autonome, prendiamo atto comunque dell’intenzione di garantire almeno l’integrazione al reddito per il 2025 e attendiamo di vedere a partire dal 2026 cosa verrà stabilito per l’esonero contributivo, auspicando che siano superate le restrizioni che oggi ne limitano l’efficacia per le professioniste”.
Confcommercio Professioni
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