Anno: XXV - Numero 71    
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L'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi chiede un decreto legge per semplificare il processo da remoto

L’ Anma, scrive al premier Conte

L'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi chiede un decreto legge per semplificare il processo da remoto

L’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi – ANMA – la maggiormente rappresentativa del settore, ha inviato oggi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un documento (di seguito) a firma del Presidente, Fabio Mattei, e del Segretario Generale, Luca Cestaro, chiedendo semplificazioni e modifiche alle modalità sul processo da remoto stabilite dall’ultimo decreto legge in materia (l’articolo 4 del DL n.28 del 30 aprile).

IL DOCUMENTO

Anma esprime, oltre all’orgoglio dei magistrati amministrativi di aver potuto continuare a operare a regime quasi ordinario nel pieno dell’emergenza epidemiologica, il forte auspicio di poter tornare a celebrare le udienze con modalità tradizionale non appena il quadro sanitario consentirà di farlo in sicurezza; al fine di ripristinare il pieno diritto al contraddittorio e di restituire alla giurisdizione la propria naturale dimensione che è l’udienza pubblica, aperta al Popolo nel nome del quale si amministra la Giustizia. L’Associazione, proprio con riguardo allo svolgimento dell’attività giurisdizionale, nel rispetto dei fondamentali principi di partecipazione e del contraddittorio delle parti, ha esaminato la vigente formulazione dell’articolo 4 del decreto legge n. 28/2020, che contiene disposizioni che incidono sulle modalità di svolgimento del processo amministrativo da remoto. In una prospettiva assolutamente collaborativa, l’Associazione maggiormente rappresentativa dei magistrati amministrativi ritiene doveroso sottoporre alle valutazioni della S.V. e del Governo alcune proposte emendative “minimali” che, senza mutare l’impianto della disposizione sopra richiamata, perseguirebbero la finalità di rendere maggiore snellezza, celerità alle udienze da remoto, con effetti positivi sul servizio giustizia reso in questa difficile fase emergenziale. Tali osservazioni attengono, in primo luogo, all’evidente e poco razionale previsione dello strumento dell’opposizione alla discussione orale da remoto, azionabile da una delle parti, così come allo stato previsto dall’articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28/2020. Si osserva, come tale facoltà di opposizione risulti, da un lato non in linea con la ratio, pienamente condivisibile, di preservare il contraddittorio tra le parti, dall’altro confligga con la pregevole finalità di creare le medesime condizioni di confronto e di discussione che caratterizzano lo svolgimento dell’udienza nei tribunali; udienza nella quale a una delle parti non sarebbe consentita la facoltà di opporsi, in via di principio, alla discussione orale. Senza considerare che in ogni udienza sono iscritte a ruolo e portate in decisione decine di cause e che la gestione di un contenzioso in cui siano ammesse opposizioni alla discussione orale, che invece costituisce il fulcro di ogni processo, imporrebbe l’adozione di un provvedimento motivato da parte del presidente della sezione con aggravio e ingestibilità, soprattutto nei Tribunali più grandi, dell’ordinario lavoro anche delle segreterie. Non si vede, peraltro, quali potrebbero essere le ragioni per “opporsi”, non rinvenibili neppure quanto a eventuali profili informatici, posto che a tempo tutti gli avvocati utilizzano il processo telematico che oramai caratterizza ogni fase del contenzioso processuale amministrativo. La proposta dell’Associazione, in conclusione, è quella di rimuovere tale meccanismo oppositivo, mediante l’abrogazione, all’art. 4, comma 1, delle parole “anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti”. Più funzionali alle riferite esigenze di celerità e di speditezza dell’attività giurisdizionale, si ritengono, inoltre, ulteriori proposte emendative all’articolo 4 del predetto decreto legge, elaborate dalla Associazione, con cui si chiede una modifica del termine entro il quale la segreteria della sezione giurisdizionale è tenuta a comunicare alle parti, prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento da remoto, nonché del termine di deposito delle note d’udienza, allo stato previsto “fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell’udienza stessa….”. Si ritiene più funzionale all’attività giurisdizionale, ma anche a quella dei difensori delle parti, che la segreteria della sezione giurisdizionale comunichi l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento da remoto “almeno due giorni prima della trattazione”, in luogo della vigente previsione di “almeno un giorno prima della trattazione”. Si osserva, inoltre, come la facoltà riconosciuta alle parti di presentare note d’udienza “fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione”, incida negativamente sull’attività difensiva delle altre parti che non sarebbero certamente nella condizione di conoscere e interloquire su aspetti o profili tecnico giuridici di anche di preminente rilevanza, in quanto contenuti in scritti difensivi depositati sino a qualche minuto prima dell’inizio dell’udienza. Altrettante osservazioni e proposte emendative, l’Associazione propone riguardo all’attività del collegio giudicante, e in particolare alla capacità di interloquire con le parti senza aver avuto modo di esaminare le richieste o le eccezioni contenute nelle note d’udienza. Le ricadute negative potrebbero realizzarsi in tutti quei casi in cui il Collegio, non avendo potuto valutare e ponderare le note d’udienza, dovesse ravvisare di disporre un rinvio della trattazione ad altra udienza, con inevitabile dilatazione dei tempi di definizione della causa. In ragione di quanto premesso, si sottopone alle valutazioni del Governo la richiesta di consentire che tali note d’udienza siano “brevi” e che possano esser depositate dalle parti “…fino alle ore 9 antimeridiane del giorno prima dell’udienza stessa.”  in luogo “…fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell’udienza stessa…”. L’Associazione, tenuto conto della operatività temporale ( dal 30 maggio 2020 al 31 luglio 2020) del regime processuale introdotto e disciplinato dall’articolo 4 del decreto legge n. 20/2020, segnala l’opportunità che sia valutato l’inserimento di tali proposte emendative, ovviamente ove condivise, in un prossimo decreto legge, per assicurare una immediata entrata a regime ed evitare una loro incidenza marginale se venissero approvate entro il termine finale di conversione del decreto legge n. 20/2020.

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