Le Casse di previdenza e i crediti verso gli iscritti
La Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, nella sua relazione conclusiva di giugno 2025, ha evidenziato il problema dei crediti delle Casse verso gli iscritti ai quali ha dedicato recentemente anche delle linee guida.
In evidenza
Il Governo ha raccolto le problematiche con la Legge di bilancio 30.12.2025, n. 199.
Ed infatti la Legge di bilancio 2026, all’art. 1, comma 725, introduce il nuovo comma 1 ter all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, con efficacia a decorrere dal 15 giugno 2026.
(art. 1, comma 725, che testualmente dispone: “725. All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore: a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito ».)
Questa norma estende l’obbligo di verifica della regolarità fiscale ai pagamenti disposti dalle Pubbliche Amministrazioni in favore di esercenti arti e professioni, e quindi anche degli avvocati, prevedendo che, in caso di irregolarità fiscale ma anche contributiva, le somme dovute siano destinate direttamente all’Agente della riscossione in luogo della mera sospensione e segnalazione prevista per le altre categorie di creditori dal comma 1.
In buona sostanza con la riforma viene eliminata la fase di sospensione del pagamento e il successivo intervento dell’Agente della riscossione tramite atto formale di pignoramento presso terzi.
La Legge di bilancio ha infatti introdotto un meccanismo accelerato, che opera direttamente nella fase di liquidazione del compenso professionale.
La Pubblica Amministrazione, prima di procedere al pagamento dell’avvocato, effettua la verifica telematica presso il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate – riscossione, al fine di accertare l’eventuale inadempienza del professionista.
La verifica riguarda cartelle di pagamento notificate, indipendentemente dall’ammontare del debito iscritto a ruolo.
La norma non fa distinzione tra debiti tributari e debiti non tributari, vi rientrano quindi anche le sanzioni amministrative e i contributi previdenziali scaduti.
Qualora l’avvocato risulti inadempiente, la Pubblica Amministrazione è tenuta a versare direttamente all’Agente della riscossione l’importo dovuto, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica.
Così solo l’eventuale eccedenza, rispetto al debito accertato, potrà essere corrisposta all’avvocato.
La norma è ovviamente di favore per le Casse di previdenza che così possono riscuotere rapidamente i propri crediti nei confronti di avvocati che vantino, per esempio per il gratuito patrocinio, crediti nei confronti dello Stato.
È però discriminante e disagevole per gli avvocati che subiscono un trattamento differenziale in peius rispetto agli altri creditori.
Sulla questione il 16.03.2026 gli avvocati Paolo Voltaggio e Alessandro Graziani del Foro di Roma hanno rilasciato un parere sulla compatibilità costituzionale della norma rispetto agli artt. 3, 4, 24, 35, 36, 53, 97 della Costituzione.
Il parere lo si trova in allegato sul sito dell’Ordine degli avvocati di Roma al seguente link https://www.ordineavvocatiroma.it/cdn/dl_view.php/PARERE+COSTITUZIONALITA%27+LEGGE+BILANCIO.pdf?documentID=69bd304900f220370a0ad417
Vedremo più avanti se prevarrà il favor al recupero dei crediti da parte delle Casse di previdenza o i parametri costituzionali a tutela degli iscritti.
Ecco che il Giudice sarà chiamato a dare una interpretazione costituzionalmente orientata, se possibile, o rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
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