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COVIP, DOV’È LA VIGILANZA SULLE CASSE?

Controlla miliardi di patrimonio, ma sul rispetto degli appalti cala il silenzio.

COVIP, DOV’È LA VIGILANZA SULLE CASSE?

L’ultima relazione Covip sulle Casse di previdenza è del novembre 2025 con un comunicato che qui trascrivo:

“Comunicato stampa – Roma, 26 novembre 2025

CASSE DI PREVIDENZA GLI INVESTIMENTI: DIMENSIONI E COMPOSIZIONE, Anno 2024

Il Presidente della Covip, Mario Pepe, ha presentato oggi, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, il rapporto “Casse di previdenza. Gli investimenti: dimensioni e composizione – anno 2024” dedicato alla composizione degli investimenti delle casse di previdenza. Il rapporto – pubblicato sul sito della Covip (www.covip.it) – fornisce il quadro degli aspetti più significativi che caratterizzano le risorse detenute dalle casse, integrando le informazioni aggregate con elementi di maggiore dettaglio riferiti ai singoli portafogli. L’attivo totale delle casse di previdenza a fine 2024 è di 125,1 miliardi di euro, il 9,8% più del 2023; il peso rispetto al PIL si attesta al 5,7%. Negli ultimi dieci anni le risorse complessive del settore sono cresciute di 53,2 miliardi, pari in media al 5,7% su base annua. Alla variazione dell’attivo concorrono diversi fattori, quali essenzialmente i saldi previdenziali per contributi incassati e prestazioni erogate e la redditività degli investimenti. Nel 2024 il flusso complessivo dei contributi al netto delle prestazioni si è attestato a 4,4 miliardi di euro. La redditività media degli investimenti è stata pari al 7%, grazie all’andamento favorevole dei mercati finanziari; sul più ampio orizzonte decennale, la redditività media annua composta è del 2,9%. La composizione dell’attivo Le quote di OICR costituiscono la componente maggioritaria dell’attivo totale: 67,2 miliardi di euro, pari al 53,7% del totale, di cui 36,9 miliardi formate da OICVM e 30,3 miliardi da altri OICR (16,7 miliardi sono quote di fondi immobiliari). Tra le altre componenti principali dell’attivo, i titoli di debito ammontano a 26,7 miliardi, di cui 20,7 miliardi di titoli di Stato; i titoli di capitale sono pari a 10,4 miliardi. Nel complesso, aggregando anche i titoli obbligazionari e azionari sottostanti gli OICVM detenuti dalle casse di previdenza: − gli investimenti obbligazionari, pari a 47,7 miliardi di euro rappresentano il 38,1% dell’attivo, rimanendo stabili rispetto al 2023; − gli investimenti azionari, pari a 24,2 miliardi di euro costituiscono il 19,4% dell’attivo, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al 2023; − gli investimenti immobiliari, pari a 19,8 miliardi di euro, continuano a scendere in percentuale rispetto all’attivo (15,8 nel 2024, 16,5 nel 2023) Sussiste un’ampia eterogeneità tra le casse nella composizione delle attività investite. In particolare, il campo di variazione delle quote detenute dalle singole casse è elevato per i titoli di Stato (0-73 per cento, la metà dei casi tra il 11 e il 25 per cento), per gli OICVM (0-74 per cento, la metà dei casi tra il 27 e il 46 per cento). Mostra una dispersione elevata anche l’incidenza percentuale degli investimenti immobiliari e, in particolare, degli immobili detenuti direttamente. Gli investimenti nell’economia italiana Gli investimenti domestici delle casse di previdenza ammontano a 48,1 miliardi di euro, il 38,4% delle attività; la percentuale risulta in diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al 2023. Nell’ambito degli investimenti domestici, restano predominanti gli investimenti immobiliari (17,2 miliardi, il 13,7% delle attività totali) e i titoli di Stato (15,5 miliardi, il 12,4% delle attività totali). Il totale a fine 2024 degli investimenti in titoli di imprese italiane è di 9,6 miliardi di euro, pari al 7,6 per cento dell’attivo totale, di cui 8,7 miliardi costituiti da azioni (1,9 miliardi rappresentativi di quote del capitale della Banca d’Italia) e 900 milioni da obbligazioni; essi fanno capo in modo particolare al settore finanziario, con oltre il 50% del totale.”

Nel 2011 sono stati attribuiti alla COVIP anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti di previdenza di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996, che nel sito sono anche indicati come “Casse di previdenza” – (Decreto legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011).

L’applicazione del codice degli appalti negli investimenti, cosi come richiesto da ben tre pareri del Consiglio di Stato e rimarcato dall’ordinanza n. 7645 del 1° aprile 2020 della Corte di Cassazione, Sez. Unite Civile, in vertenza ENPAM, non viene rilevata dalla Covip.

Domanda credo legittima: perché la Covip nulla dice al riguardo dato che negli investimenti mobiliari le Casse di previdenza non applicano il codice degli appalti?

Eppure la Covip è in possesso di tutti i dati forniti dalle Casse di previdenza.

Ho posto questa domanda all’IA di Google che così risponde:

“La mancata applicazione del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) comporta gravi rischi legali, finanziari e amministrativi sia per l’amministrazione che per i funzionari responsabili.

Le principali conseguenze includono:

  1. Responsabilità per i Funzionari (RUP e Dirigenti)

Responsabilità Amministrativo-Contabile: I funzionari possono rispondere davanti alla Corte dei Conti per danno erariale se la violazione causa un esborso ingiustificato di denaro pubblico.

Responsabilità Penale: Condotte dolose o fraudolente, come la falsificazione di documenti o l’alterazione delle procedure per favorire un concorrente, integrano reati penali.

Sanzioni Amministrative: L’ANAC può irrogare sanzioni pecuniarie (es. da 500 a 10.000 euro per mancata comunicazione dei dati obbligatori).

  1. Conseguenze sulla Procedura e sul Contratto

Annullamento degli atti: La procedura di gara può essere annullata dal TAR per illegittimità, con conseguente inefficacia del contratto già stipulato.

Risarcimento del Danno: L’amministrazione può essere condannata a risarcire i concorrenti danneggiati per la perdita di chance o per le spese di partecipazione inutilmente sostenute.

  1. Conseguenze per gli Operatori Economici

Esclusione dalle Gare: La mancata osservanza dei requisiti (es. violazioni fiscali gravi o illeciti professionali) determina l’esclusione automatica o non automatica dalla competizione.

Segnalazione nel Casellario ANAC: Le violazioni gravi possono portare all’iscrizione nel casellario informatico, precludendo la partecipazione a future gare”. (Fonte: IA di Google).

Nel quadro normativo di riferimento del settore previdenziale, edito dall’Adepp, ma da qualche anno non aggiornato, è dato leggere che: “La classificazione di amministrazione pubblica dal punto di vista finanziario è di competenza dell’ISTAT e derivava dalle disposizioni previste dal sistema europeo dei conti (SEC 95 – Regolamento CR n. 2223/96 – paragrafi 2.68 e 2.69). I singoli enti, indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata), sono considerati in attuazione del citato regolamento comunitario amministrazioni pubbliche dal punto di vista finanziario. Occorre sottolineare che le Casse, dunque, essendo classificate quali organismi di diritto pubblico sono tenute ad applicare il codice e sono anche soggette alle disposizioni e all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa contenuti nelle disposizioni che richiamano l’art. 3, comma 25 del d.lgs. 163/2006, oggi d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.”

Questo a prescindere dalla pubblicazione del decreto sugli investimenti per le Casse di previdenza!

Il Codice degli Appalti aggiunge un certo margine di controllo e ordine negli acquisti, specialmente negli enti di previdenza, che gestiscono enormi patrimoni sia mobiliari che immobiliari. Dato che questo denaro proviene dai contributi obbligatori degli iscritti, e dovrebbe generare pensioni, un ulteriore livello di controllo non può che essere positivo.

Con l’applicazione di questa normativa ci sarà maggiore omogeneità e certezza normativa, laddove il panorama delle Casse di previdenza è stato finora vario e variegato in materia di acquisti e affidamenti, lasciando anche un margine di discrezionalità che è il terreno ideale per la opacità.

Il codice degli appalti introduce un paradigma normativo profondamente innovativo che incide direttamente sulla posizione giuridica e sulla gestione del rischio del RUP – Responsabile Unico del Progetto.

Il nuovo codice degli appalti rafforza la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo o alla colpa grave, che ora con la recente riforma della Corte dei Conti è stato riscritto.

Infatti, l’art. 1 della legge 07.01.2026, n. 1: modifica la definizione di colpa grave per l’imputabilità soggettiva della responsabilità amministrativa, ovvero “la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza.

Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti; estende il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall’elemento soggettivo del dolo; introduce forme di copertura assicurativa per danno erariale; amplia il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, tra cui:

– provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori;

– provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione relativi ai contratti connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Consiglio di Stato, sez. II, 28.05.2021, n. 4102

In materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto e concessioni non è necessario provare la colpa dell’amministrazione aggiudicatrice, “poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all’impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione” (Cons. Stato, Ad. plen. 12 maggio 2017, n. 2; Sez. V, 2 gennaio 2019, n. 14; Sez, V, 25 febbraio 2016, n. 772; Sez. II, 20 novembre 2020, n. 7250).

 

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