RIFORMA FORENSE, A CHI GIOVA DAVVERO?
Delega al Governo: nuove opportunità per pochi, dubbi sulle tutele per molti.
La legge 28.07.2026, n. 137, pubblicata in G.U. n. 177 del 31.01.2026, ed efficace dal 16.08.2026, è stata accolta dai vertici dell’avvocatura con molto favore.
“Esprimiamo grande soddisfazione e apprezzamento per l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense, che rappresenta un passo significativo nella valorizzazione dell’avvocatura come custode della libertà e dei diritti”.
Lo afferma Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense che prosegue: “Accogliamo questa riforma come un’opportunità per rendere la professione più moderna, inclusiva e vicina ai bisogni della società, nel pieno rispetto dei valori costituzionali che ci ispirano”.
“Particolarmente apprezzabili – sottolinea Greco – sono le innovazioni in materia di compensi, l’investimento nella formazione di qualità per accompagnare i giovani nell’accesso e nella crescita professionale, i principi a garanzia dell’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento della sua attività, il rafforzamento del segreto professionale, la riscrittura, in una prospettiva più attuale, del regime delle incompatibilità e la riorganizzazione del procedimento disciplinare e istituzionale”.
“È un testo – conclude il presidente del Cnf – che riconosce la funzione sociale della nostra professione, tutela i cittadini e ribadisce la centralità dell’avvocato nel sistema di giustizia”.
Ma è proprio così?
Secondo gli ultimi dati pubblicati da Cassa Forense, gli avvocati sono 236.000 dei quali solo l’8% dichiara redditi superiori al tetto pensionabile.
A mio giudizio la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense ha guardato, soprattutto, agli interessi economici di questa minoranza, in bonis.
La delega, per esempio, introduce la possibilità di un terzo mandato, in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia.
Come ha osservato ANF nel corso dell’audizione in Commissione giustizia del 01.12.2025, “il limite del doppio mandato è stato introdotto nel nostro ordinamento quale temperamento di sistema rispetto alla contestuale introduzione dell’elezione diretta dei sindaci ed è stato giudicato legittimo dal Consiglio di Stato (09.06.2008, n. 2765) e dal Giudice delle leggi (Corte Costituzionale 06.04.2023, n. 60). Proprio la Corte Costituzionale ha riaffermato come la concentrazione del potere in un’unica persona per un tempo eccessivo possa creare delle rendite di posizione tali da alterare le elezioni successive. Il limite del terzo mandato è stato inquadrato, anche dalla dottrina, come punto di equilibrio tra il modello dell’elezione diretta e la concentrazione del potere in capo ad una sola persona che ne deriva, con effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione.”
È vero che la durata del mandato è stata ridotta da 4 a 3 anni ma con la legge delega si è andati contro un principio ormai consolidato nel nostro ordinamento e ancora più necessario in quanto riferito ad organi che si vorrebbero “esponenziali”.
Ma anche il nuovo regime sulle incompatibilità con l’esercizio della professione, a me pare abbia sostanzialmente accolto le istanze da tempo propugnate, dalla minoranza in bonis dell’avvocatura italiana.
Con la delega l’avvocato potrà, infatti, ricoprire incarichi fino ad oggi vietati e tra questi: amministratore di condominio, agente sportivo, amministratore unico, presidente di società, consigliere delegato e liquidatore di società di capitali. La professione di avvocato resta però incompatibile, in via generale, con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, con l’esercizio di attività di impresa e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società.
Si è guardato, a mio avviso, alle esigenze di mercato di una minoranza di avvocati, senza tener conto che l’attuale regime delle incompatibilità per la maggioranza dell’avvocatura costituisce un ostacolo allo sviluppo della professione e alla possibilità per gli avvocati di ampliare il campo della loro attività e, come sostenuto da ANF, rappresenta uno dei fattori di progressiva erosione degli ambiti professionali e pone gli avvocati in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti e attori presenti sul mercato.
La delega ipotizza poi di creare due nuove tipologie di avvocato collaboratore: una figura di collaboratore in regime di monocommittenza e una distinta figura di collaboratore continuativo, stabilendo che entrambe queste figure non possano godere delle tutele tipiche del lavoro subordinato e che, entrambi questi rapporti, siano caratterizzati dal carattere di esclusività.
La costruzione di queste due figure è però, a mio giudizio, fumosa nei tratti essenziali per affidare la disciplina al governo delegato.
Non resta quindi che attendere i decreti delegati.
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