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L’Intelligenza artificiale negli atti giudiziari.

L’errore dell’AI non esonera il difensore.

L’Intelligenza artificiale negli atti giudiziari.

Intelligenza artificiale negli atti giudiziari: citazioni inesistenti, massime inventate e precedenti non pertinenti possono determinare responsabilità aggravata, riduzione delle spese e rilievi disciplinari. Dal Tribunale di Lecco alla Cassazione n. 23006/2026, emerge un preciso dovere professionale di verifica.

L’intelligenza artificiale può velocizzare la ricerca giuridica e la redazione degli atti, ma il professionista che ne utilizza gli output senza verificarli resta pienamente responsabile di ciò che sottoscrive.

La giurisprudenza del 2025 e del 2026 sta tracciando un orientamento sempre più chiaro: sentenze inesistenti, massime inventate o precedenti non pertinenti non possono essere giustificati invocando un errore dello strumento di AI. Le conseguenze possono essere rilevanti: responsabilità aggravata, condanna al pagamento di somme ulteriori, riduzione delle spese riconosciute e segnalazione all’Ordine professionale.

Il problema non è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in sé, ma l’affidamento acritico sul risultato prodotto. Quindi particolare attenzione e concentrazione deve essere adottata sia da avvocati che da commercialisti.

Una ricerca AI può essere utilizzata come:

    strumento per individuare piste di ricerca;

    supporto alla struttura dell’atto;

    ausilio nella sintesi;

    strumento per formulare ipotesi argomentative.

Non dovrebbe invece essere trattata come fonte primaria dell’esistenza o del contenuto di una sentenza.

Sentenza inesistente   Responsabilità aggravata

Massima inventata       Responsabilità aggravata / rilievo disciplinare

Sentenza esistente ma inconferente   Riduzione delle spese / valutazione negativa

Citazione normativa errata       Valutazione sulla diligenza professionale

Mancato controllo delle fonti Colpa grave

Uso acritico reiterato   Possibile segnalazione all’Ordine

Intelligenza artificiale negli atti giudiziari: il professionista resta responsabile

Con questo contributo esaminiamo la recentissima sentenza emessa dal Tribunale di Lecco sull’abuso degli strumenticontrolli fiscali tramite intelligenza artificiale dell’Intelligenza Artificiale (AI) che espone l’operatore alle severe sanzioni previste dall’art. 96 comma 3 cpc, inserendosi questa pronuncia in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, inaugurato dal Tribunale di Torino con la sentenza del 16/09/2025.

È noto che l’errore materiale, in ambito giuridico, è una semplice svista, refuso o disattenzione che non influisce sulla volontà dell’atto né costituisce un vizio del giudizio ed i classici esempi sono l’errore di calcolo e l’errata indicazione degli estremi di una sentenza nell’operazione di redazione dell’atto.

Tuttavia, quando entra in gioco l’AI il confine tra “refuso” ed “errore concettuale/allucinazione” diviene estremamente labile.

Tribunale di Torino: AI e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come sopra detto, la prima sentenza che si rinviene in materia è la n. 2120/2025 emessa in data 16/09/2025 dal Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro, investito dell’opposizione ad un’ingiunzione di pagamento INPS azionata dall’istituto previdenziale sulla base di avvisi di addebito.

Citazioni inconferenti e ricorso privo di ordine logico

In sostanza, il giudice torinese, respingendo l’opposizione del contribuente, lo ha sanzionato per responsabilità aggravata ex art. 96 commi 3 e 4 cpc, condannandolo a pagare, oltre alle spese di lite, Euro 500,00 in favore dei 2 convenuti, nonché l’ulteriore somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, sulla base della seguente motivazione:

“Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., si ritiene altresì necessario condannare parte attrice al pagamento della somma di euro 500 in favore di ciascuna delle parti convenute. La ricorrente ha infatti agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, dal momento che ha proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza, già oggetto di plurimi atti di esecuzione anch’essi tutti regolarmente notificati ed ha svolto – tramite un ricorso redatto “col supporto dell’intelligenza artificiale”, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio – eccezioni tutte manifestamente infondate”.

Di poco successiva è un altrettanto severa pronuncia del TAR di Milano (sentenza del 31/10/2025), che seppur non condannando il ricorrente ex art. 96 cpc al pagamento di una sanzione pecuniaria (norma propria del procedimento civile, non presente nel rito del processo amministrativo), ha disposto la trasmissione degli atti all’Ordine degli Avvocati di Milano per la valutazione di provvedimenti disciplinari a carico del malcapitato avvocato.

“Il Collegio, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 cod. proc. amm., dispone l’invio di copia della presente sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Nel ricorso tutte le sentenze citate a sostegno dell’affermazione dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti.

Tale condotta costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati.

In sede di trattazione orale, alla richiesta di chiarimenti, il difensore della parte ricorrente con dichiarazione resa a verbale ha affermato di aver citato nel ricorso della giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati.

Il Collegio ritiene che si tratti di una circostanza alla quale non può riconoscersi una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale.

Inoltre il difensore, in osservanza del principio della centralità della decisione umana (cfr. “La carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in amb

Commercialista Telematico s.r.l

 

 

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