Previdenza: rischi ai professionisti obbligatori.
Perché per le forze armate tutte le garanzie sul patrimonio ?
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Dal 2011 i professionisti italiani attendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento per gli investimenti delle Casse di previdenza di appartenenza. A tutt’oggi, siamo ancora in attesa! Ma le incongruenze non mancano e quella che vi racconterò è una di queste. «La Cassa di previdenza delle Forze Armate è stata istituita dal D.P.R. 4 Dicembre 2009 n. 211, le cui norme sono ora inglobate nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, e deriva dal riordino e accorpamento delle preesistenti Casse militari di Forza Armata. Trattasi di organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico non economico, istituito nell’ambito della struttura organizzativa del Ministero della Difesa, che rappresenta un ulteriore sviluppo del processo di integrazione interforze dello strumento militare nel suo complesso. La Cassa di previdenza delle F.A. è sottoposta alla vigilanza del Ministro della Difesa, che può esercitarla avvalendosi del capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell’Amministrazione competenti per materia. L’ente gestisce i fondi previdenziali nel rispetto delle norme istitutive delle casse militari, ora confluite nel Codice dell’Ordinamento Militare approvato con D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l’autonomia patrimoniale e contabile di ciascun Fondo. Il compito istituzionale della Cassa è quello di corrispondere agli iscritti, all’atto del collocamento in pensione, prestazioni previdenziali integrative rispetto a quelle erogate dall’INPS, nonché eventuali altre esigenze. Rispetto alle preesistenti casse militari, pertanto, rimane inalterata la missione della nuova Cassa, che è quella di garantire agli iscritti una maggiore tutela economico-previdenziale nel corso e al termine del servizio.» (Fonte: sito istituzionale delle Cassa di previdenza delle Forze armate). Nell’esercizio 2025 sono state accertate entrate per € 364.386.889,04 e impiegate spese per € 312.112.360,85. A fine dell’esercizio 2025, la Cassa delle Forze armate ha un patrimonio netto consolidato pari a € 1.049.753.232,35. Il numero degli iscritti, alla fine del 2023, si è attestato su circa 238.000 unità, con un incremento di circa 48.000 unità rispetto al precedente esercizio. I proventi dei contributi versati e ogni altra attività di gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale, erano impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministero della difesa su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. Con il decreto n. 5 del 31.03.2026 il Ministero della difesa ha autorizzato l’adesione a fondi comuni di investimento di tipo “fondo dei fondi” gestiti da società per azioni a partecipazione pubblica. L’ambito di operatività dei fondi comuni di investimento di cui sopra riguarda prioritariamente progetti non speculativi, con impatto diretto sull’economia reale e sul territorio nazionale, a capitale garantito per l’effetto di rendimenti preferenziali a prioritario rimborso del capitale investito. Con il medesimo decreto è stato adottato il regolamento per l’impiego dei proventi eccedenti la quota necessaria al pagamento dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale per l’erogazione di piccoli prestiti da concedere agli iscritti. Prendiamo atto che per gli iscritti alla Cassa di previdenza delle Forze armate il Ministero della difesa è intervenuto regolamentando gli investimenti in maniera molto rigorosa e soprattutto garantita nei confronti degli iscritti. Non potrebbe valere questo anche per le Casse di previdenza dei professionisti italiani? O vi è ragione di differenziare in base alle condizioni personali e sociali? Perché il patrimonio accumulato dalla Cassa di previdenza delle Forze armate deve essere garantito negli investimenti e quello dei professionisti, che sono previdenza obbligatoria di primo pilastro, no?
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