Sicurezza sanitari, la nuova legge secondo l'Inail
Una circolare dell'Inail individua le novità della Legge 113/2020 sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, in vigore dal 24 settembre.
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Alle Strutture e ai Dipartimenti interni, la Direzione Centrale della Comunicazione dell’INAIL ha inoltrato una sintesi della Legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”. La sintesi curata dall’INAIL è “una selezione delle novità di interesse per l’Istituto introdotte dalla legge”.
La nota puntualizza il campo di applicazione (articolo 1 della Legge): tutte le professioni sanitarie e socio-sanitarie, compresa quella dei Medici Veterinari. L’analisi dell’Istituto si sofferma in sulle misure di prevenzione, fra cui quelle dettate dall’articolo 7 “che dispone che al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all’articolo 1 prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento”.
Le misure di prevenzione -e la loro efficacia -saranno valutate da un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, da istituire entro tre mesi dal 24 settembre 2020, data di entrata in vigore della Legge. L’Osservatorio, del quale faranno parte anche gli Ordini professionali, dovrà monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
E’ prevista al riguardo anche la promozione dell’utilizzo di strumenti di videosorveglianza oltre alla diffusione di buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe.
Per quanto riguarda le violenze- penalmente punite- l’INAL si sofferma sulla lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente (reclusione da sei mesi a tre anni): se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
CIRCOLARE_INAIL_LEGGE_SICUREZZA_OPERATORI_SANITARI.pdf490.27 KB
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