Anno: XXV - Numero 72    
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RIFORMA CSM E MAGISTRATURA

Le principali novità contenute nel testo esaminato oggi dal Consiglio dei ministri

RIFORMA CSM E MAGISTRATURA

Il Csm (Consiglio superiore della magistratura) sarà composto da 30 membri (3 di diritto: Presidente della Repubblica; Primo Presidente di Cassazione; procuratore generale Cassazione; 20 togati; 10 laici) 20 togati (2 legittimità; 5 pm; 13 giudicanti). Il sistema proposto è misto e si basa su collegi binominali che eleggono due componenti del Csm l’uno, ma prevede una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale. È quanto prevede la bozza della riforma del Csm all’esame del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda le candidature non sono previste liste. Il sistema di basa su candidature individuali, ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura individuale a livello di collegio binominale. Devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binomiale, di cui almeno tre del genere meno rappresentato, se non arrivano candidature spontanee si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentate. Questo sistema, si legge ancora nella bozza, introduce degli elementi di imprevedibilità – chi si collega a chi; quanti voti prende ciascun candidato nei vari collegi binomiali; quanti voti vengono scorporati – sicché si rende più difficile fare calcoli e quindi prevedere spartizioni, soprattutto per i posti proporzionali.

Per cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, e per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione in cui è compreso in tutto o in parte l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. Lo si legge nella bozza di riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm, in cui si prevede inoltre che per le cariche di sindaco/consigliere/assessore comunale, non puoi candidarti se presti servizio o hai prestato servizio nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe.

I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo o incarichi di governo (nazionale, regionale o locale) al termine del mandato, non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. È quanto prevede la bozza della riforma del CSM all’esame del Consiglio dei ministri. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza. I magistrati amministrativi e contabili vengono collocati fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Avvocatura dello Stato. Resta la possibilità di assumere altri incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni e di assumere funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione. La bozza prevede, inoltre, che i magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono svolgere funzioni giurisdizionali. La stessa disciplina – divieto di svolgere funzioni giurisdizionali per tre anni – si applica ai capi di gabinetto, ai segretari generali presso i ministeri o ai capi dipartimento.

Al momento dell’accettazione di una candidatura in politica i magistrati devono essere posti in aspettativa senza assegni, obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento del mandato, con diritto alla conservazione del posto e computo a soli fini pensionistici del periodo trascorso in aspettativa. Lo prevede la bozza di riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, in cui vi è anche il divieto di cumulo del trattamento economico in godimento con l’indennità prevista per la carica.

La bozza di riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm oggi al vaglio del Consiglio dei ministri, detta nuove regole anche sull’accesso in magistratura: in particolare, l’accessibilità al concorso direttamente dopo la laurea, ossia decade l’obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione. Inoltre, vengono valorizzati i tirocini formativi e ufficio per il processo e viene attribuita alla Scuola Superiore della Magistratura l’organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti e per chi abbia svolto funzioni nell’ufficio per il processo Pnrr. Quanto alle prove del concorso, si prevedono tre elaborati scritti e una riduzione delle materie orali.

Valorizzazione della “tenuta dei provvedimenti giurisdizionali” attraverso l’acquisizione a campione della documentazione necessaria per accertare l’esito dei procedimenti nelle successive fasi di giudizio, articolazione del giudizio positivo relativo alla capacità di organizzazione del lavoro: discreto, buono o ottimo; non solo positivo o negativo. Sono alcuni punti contenuti nella bozza di riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario attesa oggi in Consiglio dei ministri. Nella bozza, è inoltre prevista la rilevanza, ai fini della successiva valutazione di professionalità, di condotte di natura disciplinare accertate in via definitiva, nonché il coinvolgimento nelle discussioni di avvocati e professori nei Consigli giudiziari e il voto unitario degli avvocati, in caso di segnalazione da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati in base alla norma contenuta nel decreto legislativo del 2006.

Stop alle nomine a pacchetto, terreno su cui si consumano gli accordi spartitori tra le correnti della magistratura. È uno degli obiettivi delle nuove regole sugli incarichi direttivi contenute nella bozza della riforma del Csm. E la via principale per raggiungerlo è rendere obbligatoria la definizione delle nomine in base al calendario, cioè all’ordine temporale in cui i posti ad assegnare restano scoperti. Sono però previste deroghe per gravi e giustificati motivi e la regola non vale per i posti di primo presidente e pg della Cassazione. Nella scelta andrà dato più peso alle capacità organizzative dei candidati, mentre l’anzianità dovrà essere un criterio residuale. Se i candidati sono equivalenti dal punto di vista del merito, andranno valorizzate le pari opportunità . Della Commissione per gli incarichi direttivi non potranno fare parte i componenti della Sezione disciplinare: per loro scatta anche l’incompatibilità rispetto alle Commissioni che decidono su trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità. Mentre nella segreteria e nell’ufficio studi del Csm -sinora composti esclusivamente da magistrati- per la prima volta potranno entrare con un concorso avvocati, professori universitari e dirigenti amministrativi.

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