Anno: XXV - Numero 66    
Giovedì 18 Aprile 2024 ore 13:00
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Magistrati e avvocati divisi sulla riforma del processo penale.

Per l'Anm "nelle bozze del governo lo sforzo è stato fatto" e sulla prescrizione "non ci saranno imputati a vita". Per l'Unione delle Camere penali "operazione cinica e pericolosa"

Magistrati e avvocati divisi sulla riforma del processo penale.

Avvocati e magistrati divisi nelle valutazioni sulla prescrizione e sulla riforma del processo penale approvata ieri dal Consiglio dei ministri con Italia Viva assente alla riunione. I primi attaccano le novità contenute nella riforma: “È un’operazione cinica e pericolosa” dice a Radio anch’io Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione delle Camere penali e “avevamo ragione nel dire che il risultato finale è che è operativa una riforma che introduce la figura dell’imputato a vita. Scommettiamo, come su un tavolo di black jack, sull’improvvisa palingenesi del processo penale che diventa improvvisamente è breve e si conclude in quattro anni”. Per l’associazione nazionale magistrati il segretario Giuliano Caputo nella stessa trasmissione di Rai Radio 1 plaude allo sforzo del governo: “Dalle bozze informali sembra che effettivamente uno sforzo di riforma del processo penale sia stato fatto. E questo può aiutare a velocizzare il processo insieme alle risorse”. E sull’intervento sulla prescrizione dopo il primo grado, “il principio è giusto”, non ci saranno “imputati a vita”. E ancora: “La prescrizione come istituto sostanziale continua a essere operativo. Chi commette il furto di una bicicletta non potrà essere processato dopo vent’anni, come ho sentito dire in questi giorni, perché se il reato non si scopre entro un determinato periodo di tempo la prescrizione continua a decorrere”. Caputo torna anche sulle ipotesi di sanzioni per le toghe lente: “È un principio sbagliato e ingeneroso per I magistrati italiani prevedere sanzioni disciplinare. Ieri però il ministro Bonafede nella conferenza stampa non ha fatto riferimento a un’ipotesi del genere. Speriamo che ci abbia ascoltato”.

Ma cosa prevede la riforma varata ieri sera dal governo in cui torna anche il lodo Conte bis sulla prescrizione? Tra i punti centrali processi più veloci, chiusi in 4-5 anni, tempi più stretti per le indagini preliminari, rischio di sanzioni per le toghe nel caso di violazioni per “negligenza inescusabile”. E sulla prescrizione con il lodo Conte bis arrivano le modifiche alla riforma Bonafede in vigore dallo scorso gennaio che blocca la decorrenza della sentenza dalla sentenza di primo grado. Il lodo differenzia tra condannati e assolti: per i primi lo stop rimane, per i secondi si potranno recuperare i termini di prescrizione rimasti nel frattempo bloccati. A parte i reati più gravi, come mafia terrorismo e quelli di maggior rilievo contro la Pubblica amministrazione, i tempi vengono fissati in massimo cinque anni per i processi: un anno per il primo grado, due per il secondo, uno per il giudizio di legittimità  nei procedimenti per i reati di competenza del giudice monocratico; due anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità nei processi davanti al tribunale collegiale. Tali termini possono essere determinati in misura diversa dal Consiglio superiore della magistratura in relazione a ciascun ufficio, con cadenza biennale, tenendo conto di “pendenze”, “sopravvenienze”, “natura dei procedimenti e loro complessità”, “risorse disponibili”. Il dirigente dell’ufficio è tenuto a vigilare sul rispetto di tali regole e a segnalare ai titolari dell’azione disciplinare la mancata adozione delle misure organizzative “quando imputabile a negligenza inescusabile”. Se la sentenza di condanna viene impugnata, le parti possano presentare istanza di immediata definizione del processo, decorsi i termini di durata dei giudizi in grado di appello e in Cassazione: il processo va definito entro sei mesi dal deposito dell’istanza di immediata definizione. I casi di violazione e di non adozione di idonee misure organizzative possono integrare un illecito disciplinare, se vi è stata “negligenza inescusabile”. I termini di durata delle indagini preliminari vengono rimodulati in relazione alla gravità dei reati: 6 mesi dall’iscrizione sul registro degli indagati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, un anno e 6 mesi se si tratta dei reati considerati di maggiore gravità, un anno per tutti gli altri casi. Il pm può chiedere una proroga di massimo 6 mesi per una sola volta. Il pm, dopo un tempo fissato dalla scadenza massima dei termini di indagine, deve notificare senza ritardo all’indagato o alla parte offesa che abbia dichiarato di volere esserne informata, avviso del deposito degli atti e della sua facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. La violazione da parte del pm di queste prescrizioni integra illecito disciplinare nelle ipotesi di dolo o negligenza. Anche l’omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, integra un illecito disciplinare ancora nelle ipotesi di dolo o negligenza.  Il disegno di legge delega fissa nuove regole per i riti alternativi – patteggiamento, rito abbreviato, giudizio immediato – e fissa ‘palettì sulla possibilità di ricorrere in appello: inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Viene introdotto anche il procedimento monocratico in appello.  Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede all’ammissione delle prove il giudice comunica alle parti il calendario delle udienze per l’istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione. Viene inoltre assicurata la priorità assoluta  ai processi relativi ai “delitti colposi di comune pericolo”. Nei procedimenti penali di ogni ordine e grado, il deposito di atti e documenti può essere effettuato anche con modalità telematiche. Viene rafforzato il sistema di notifiche telematiche. In Italia al 30 giugno 2019 erano 3.312.263 i procedimenti pendenti in sede civile e 2.675.633 quelli penali, secondo i numeri forniti dal primo presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone nella sua più recente relazione per l’apertura dell’anno giudiziario. Per un programma di misure straordinarie per la definizione celere e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti – in Italia erano e per assicurare l’avvio della digitalizzazione del processo penale, il ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 24 mesi, anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, mille unità di personale amministrativo non dirigenziale. In arrivo anche 500 giudici ausiliari nelle Corti d’appello.

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