MENO INTERCETTAZIONI UNA GARANZIA, NON UNA LIMITAZIONE
Le limitazioni alle intercettazioni tutelano libertà e non bloccano indagini, grazie a giurisprudenza che ne consente uso nei reati connessi.
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Dalle pagine del Corriere della Sera si apprende che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo avrebbe segnalato ai Ministri della giustizia e dell’interno gravi difficoltà nell’accertamento di reati, anche di particolare allarme sociale, derivanti dalla disciplina dell’articolo 270 del codice di procedura penale, che limita l’utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi ai soli delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
In primo luogo, va chiarito che l’articolo 270 c.p.p., in questa formulazione non è una recente invenzione, frutto di esoteriche derive garantiste contemporanee. È una norma entrata in vigore nel 1989 e rimasta invariata per oltre trent’anni.
Solo nel 2020, sotto il Governo Conte e con il Ministro della giustizia Bonafede, in una stagione segnata da un’impostazione apertamente populista e giustizialista, si è alterato questo equilibrio ampliando in modo significativo l’utilizzabilità delle intercettazioni secondo una logica di espansione indiscriminata del potere investigativo. Un’impostazione che il legislatore ha poi superato nel 2023, ripristinando la coerenza del sistema, e le garanzie previste fin dal principio da Codice Vassalli.
Oggi, ribaltando la prospettiva, si rappresenta come irrazionale l’intervento di questo Legislatore, che si è limitato a ricondurre la norma alla sua originaria formulazione, archiviando la parentesi inquisitoria realizzata da Bonafede.
Sorprende poi che il Procuratore nazionale antimafia soltanto ora si ponga questo problema.
Nel 2017, quando ricopriva il ruolo di Capo di gabinetto dell’allora Ministro della Giustizia Orlando, è stato attuato uno dei tanti interventi riformatori sul sistema delle intercettazioni, lasciando però immutata proprio la regola che consente l’utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi solo in relazione a reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
La prospettata generale paralisi investigativa appare, peraltro, discutibile sul piano tecnico. La giurisprudenza della Corte di cassazione esclude che vi siano “procedimenti diversi” nei casi di connessione, consentendo l’utilizzabilità delle intercettazioni per reati legati da un medesimo disegno criminoso o da rapporti di strumentalità. Le limitazioni operano solo per fatti del tutto estranei alle indagini e dunque, nella normalità dei casi, in relazione ai reati cui fa riferimento il Procuratore le intercettazioni risultano pienamente utilizzabili.
Il divieto di utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi, salvo che non si tratti di reati di particolare gravità, non è un inutile intralcio per le indagini, ma un principio di libertà che evita che uno strumento così invasivo si trasformi in un mezzo generalizzato di esplorazione della vita dei cittadini.
Le garanzie non sono un ostacolo da rimuovere, ma l’attuazione dei diritti previsti dalla Costituzione e il fondamento del processo penale in uno Stato di diritto.
Ciò che preoccupa, invece, l’anomalia di una magistratura che ritiene di dover intervenire direttamente e sistematicamente nel processo decisionale politico per orientarlo in senso autoritario, dimenticando che spetta al Parlamento determinare l’equilibrio tra esigenze investigative e diritti fondamentali. L’avvocatura penale continuerà a difendere questo equilibrio, presidio essenziale di libertà.
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