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L'avvocatura sta perdendo la giurisdizione domestica.

La permanenza dei nove illegali al Consiglio Nazionale Forense ci porterà dritti a questo.

L'avvocatura sta perdendo la giurisdizione domestica.

Nel 1986, con la pronuncia n. 284, la Consulta aveva detto chiaramente che il permanere illimitato dei Consiglieri Nazionali, nelle vesti di giudici speciali, all’interno dei Consigli Nazionali aventi funzioni di giudici disciplinari, era incompatibile con la funzione e che il legislatore sarebbe dovuto intervenire, ponendo un limite temporale a tale permanenza. Nel caso degli avvocati, il legislatore, nel 2012, è intervenuto, introducendo tale limite, con l’art. 34 della Legge n. 247/2012. Orbene, la violazione di tale limite, per ben nove componenti del Cnf, rende il Giudice speciale del tutto inidoneo a giudicare, e a nulla varrebbe la formazione dei collegi con l’esclusione degli illegali, visto che anche i “legali” hanno acclamato l’ufficio di presidenza composto da Consiglieri illegittimi. La Consulta ha detto con chiarezza, al punto 3.1.3.1., che la norma sul doppio mandato, che non è retroattiva, vale anche per il Cnf. I Consiglieri illegali del Cnf si devono immediatamente dimettere. In caso contrario, il primo avvocato che solleverà il problema in Cassazione, otterrà sicuramente una pronuncia in grado di paralizzare la giurisdizione domestica degli avvocati italiani. “Comunque, l’illimitata e incondizionata rieleggibilità, attualmente possibile sia rispetto ai Consigli locali che al Consiglio nazionale, potrebbe cagionare in qualche situazione-limite una certa vischiosità: la quale, ancorché non indicativa di violazione costituzionale in quanto non incidente sul requisito dell’indipendenza, potrebbe tuttavia indirettamente rifluire sulla limpidezza e trasparenza che gli organi giurisdizionali debbono sempre possedere in massimo grado. Il rimedio é però indubbiamente riservato al legislatore, il quale, procedendo alla prescritta e tanto ritardata revisione, dovrebbe valutare l’esigenza di modificare adeguatamente la normativa in discorso, introducendo per la rielezione un’appropriata disciplina limitativa, che escluda il rischio sopra rilevato.” Corte Cost. Sent. n. 284/1986

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