LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE È LEGGE
L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva la riforma del processo penale dopo aver dato disco verde, nella giornata di ieri, alla fiducia posta dal governo. Il voto finale sull'intero provvedimento ha visto 177 favorevoli, 24 contrari e nessun astenuto. Il testo, già licenziato dalla Camera, ora è legge.
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Trattandosi di legge delega, entro un anno l’esecutivo dovrà approvare i decreti attuativi, eccezion fatta per le norme sulla prescrizione che entrano immediatamente in vigore. Di seguito le principali novità.
Prescrizione e improcedibilità
La riforma Cartabia riguarda solo i reati commessi dopo il primo gennaio 2020. E’ confermata l’attuale disciplina della prescrizione, che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione). Tuttavia la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e del giudizio di Cassazione entro un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. I reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell’improcedibilità. L’improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo.
Reati con aggravante mafiosa
Per i reati con aggravante mafiosa relativi all’articolo 416 bis.1 primo comma del codice penale i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni in appello e un anno e sei mesi in Cassazione. Quindi il processo potrà durare fino a 5 anni in appello e a 2 anni e mezzo in Cassazione.
Ricorsi
Contro l’ordinanza che dispone la proroga l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso in Cassazione entro cinque giorni dalla lettura dell’ordinanza. Il ricorso non ha effetto sospensivo, la Corte decide entro trenta giorni. La decisione della Corte non è impugnabile.
Appello
Si conferma in via generale la possibilità – tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.
Mutamento del giudice
Nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice dispone, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.
Querela.
Si delega il Governo ad estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.
Pena pecuniaria
Si mira a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.
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