Anno: XXV - Numero 52    
Giovedì 28 Marzo 2024 ore 15:40
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Dall’Europa via libera alle tariffe minime e massime dei professionisti

È tutta da leggere e studiare con saggezza la recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea pronunciata lo scorso 4 luglio sul tema della Tariffa (minima e massima), a valle di un contenzioso tra Commissione Europea e Repubblica Federale di Germania (sostenuta dall’Ungheria).

Dall’Europa via libera alle tariffe minime e massime dei professionisti

È di grande interesse perché raccoglie spunti e argomenti pro e contro le Tariffe professionali (nel caso di specie le tariffe minime e massime di Ingegneri e Architetti, previste dalla legge tedesca). Ovviamente la Commissione Europea denunciava la Germania partendo dall’idea che la previsione di Tariffe professionali possa comportare una indebita restrizione del mercato e della libertà di stabilimento, perché ostacolerebbe l’ingresso sul mercato di nuovi fornitori provenienti da altri Stati membri. Però è interessante notare che anche per la Commissione: uno Stato membro può ben “dimostrare che l’abbandono delle tariffe minime porterebbe a stabilire un livello di prezzo per dette prestazioni che può generare incertezze circa la loro qualità”, comunque lo Stato deve esporre i “motivi per cui le tariffe massime dovrebbero contribuire all’eliminazione delle asimmetriche informative tra i consumatori e i prestatori aventi ad oggetto la qualità dei servizi forniti “. In questi casi (dimostrando quindi l’esistenza di un interesse generale) anche la Commissione ritiene ammissibile (in teoria) la Tariffa. La difesa tedesca delle Tariffe non è stata, forse, abbastanza efficace e pare essersi dapprima posta sulla difensiva, affermando che la legge tedesca prevede tariffe minime e massime in materia di onorari “solo per prestazioni di base rientranti nella progettazione di superfici, nella progettazione edilizia e in altre progettazioni specializzate, per le quali la garanzia di un livello di qualità elevato risponde a un obiettivo di interesse generale, e non per servizi di consulenza, i cui onorari sarebbero liberamente negoziabili tra le parti”. Cogliendo l’occasione per rintuzzare anche alcune petizioni di principio della Commissione, replicando che questa non ha affatto motivato in quale modo l’accesso al mercato sarebbe limitato dalle tariffe minime e massime, né ha dimostrato l’esistenza di restrizioni concrete alla libertà di stabilimento. Comunque, secondo la Germania, “una prestazione di progettazione di qualità risponde all’obiettivo di tutela dei consumatori sia in quanto garantisce la sicurezza degli edifici sia in quanto mira a evitare gli errori nella fase di esecuzione dei lavori, che diviene quindi più rapida e meno costosa”. L’argomento principale addotto dalla Germania è comunque quello per cui “le tariffe minime e massime sono adeguate per raggiungere l’obiettivo di qualità perseguito, dato che esiste un nesso tra il prezzo e la qualità, in quanto un carico di lavoro rilevante effettuato da personale altamente qualificato si ripercuote sul prezzo, che diviene più elevato. Se il prezzo è inferiore a un livello determinato, si può presumere che tale prezzo possa essere ottenuto solo con un livello di qualità inferiore delle prestazioni. Quanto alle tariffe massime, sarebbero a loro volta dirette a tutelare i consumatori assicurando una trasparenza degli onorari in relazione alle prestazioni corrispondenti e impedendo tariffe eccessive”.

La Corte di Giustizia ovviamente accetta l’ultima argomentazione constatando, come noto, che gli obiettivi relativi alla qualità dei lavori e alla tutela dei consumatori sono riconosciuti come motivi imperativi di interesse generale. Come si diceva, nel caso concreto le argomentazioni tedesche sono state ritenute insufficienti perché secondo la Corte non hanno provato che la tariffa sia idonea e necessaria per garantire la qualità delle prestazioni. Interessante notare che, secondo la Corte, “la Repubblica federale di Germania ha sufficientemente dimostrato che, alla luce delle peculiarità del mercato e dei servizi di cui trattasi, può esistere un rischio che i prestatori di progettazione nel settore della costruzione che operano in tale Stato membro svolgano una concorrenza che può tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, e, attraverso una selezione avversa, persino nell’eliminazione degli operatori che offrono prestazioni di qualità. In un siffatto contesto, l’imposizione di tariffe minime può essere idonea a contribuire a limitare tale rischio, impedendo che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire, a lungo termine, la qualità delle stesse”. E – continua la Corte – “l’esistenza di tariffe minime per le prestazioni di progettazione è atta, in linea di principio, in considerazione delle caratteristiche del mercato tedesco, a contribuire a garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e, di conseguenza, a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla Repubblica federale di Germania”. Eppure, sorprendentemente, ciò non è stato ritenuto sufficiente nel caso di specie, perché la Corte procede affermando che “conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2009, Hartlauer, C 169/07, EU:C:2009:141, punto 55, e del 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e a., C 168/14, EU:C:2015:685, punto 76, nonché ordinanza del 30 giugno 2016, Sokoll-Seebacher e Naderhirn, C 634/15, EU:C:2016:510, punto 27). Nel caso in esame, la normativa tedesca non persegue l’obiettivo consistente nell’assicurare un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione in modo coerente e sistematico, dato che l’esercizio stesso delle attività di progettazione non è riservato, in Germania, a persone che svolgono un’attività regolamentata, cosicché non esisterebbe, in ogni caso, nessuna garanzia che le prestazioni di progettazione siano effettuate da prestatori che hanno dimostrato la loro idoneità professionale a farlo. A tale riguardo, la Repubblica federale di Germania ha infatti indicato nelle sue memorie che le prestazioni di progettazione non sono riservate a determinate professioni soggette alla vigilanza obbligatoria in forza della legislazione professionale o da parte degli ordini professionali e che anche altri prestatori di servizi che non siano architetti e ingegneri, non soggetti a regolamentazioni professionali, possono fornire tali prestazioni”. In sostanza, secondo la Corte “la Repubblica federale di Germania non è riuscita a dimostrare che le tariffe minime sono idonee a garantire il conseguimento dell’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e ad assicurare la tutela dei consumatori”. Quali primissimi spunti emergono da questa rapida lettura della Sentenza? Forse le argomentazioni “negative” della Corte non si applicherebbero al Notariato, in quanto l’esercizio delle relative attività è riservato a professionisti che svolgono un’attività regolamentata soggetta a vigilanza dell’ordine professionale, Di certo, perché la Tariffa venga ammessa serve che sia dimostrato (e non solo affermato) la sua corrispondenza all’interesse generale come previsto anche dalla direttiva  2006/123 UE Tale interesse generale non può essere solo quello genericamente definito “del consumatore”, che troppo spesso si riconduce a una mera questione di costo (l’unico facilmente misurabile, senza sforzo alcuno) Sarà necessario riuscire a dimostrare efficacemente (non a noi, ma all’esterno) che la tariffa è nel suo complesso (di minimi e massimi) idonea e necessaria per garantire la qualità delle prestazioni professionali E comunque, bisogna essere realisti e consapevoli del fatto che il ragionamento sulle tariffe minime è ben più difficile da portare avanti rispetto a quello sulle tariffe massime. Se si arrivasse alla riproposizione di una Tariffa, bisogna quindi rendersi conto che sarebbe di certo ammessa una tariffa massima, e forse anche una tariffa inderogabile, ma per ottenere una tariffa minima occorrerebbe portare avanti valide argomentazioni legate all‘interesse generale. In ogni caso, per arrivare alla Corte di Giustizia bisogna passare prima per una legge nazionale che riproponga la Tariffa (sappiamo che esiste già un Tavolo al Ministero della Giustizia in tema di Equo compenso), pronti ad arrivare inevitabilmente davanti alla Corte e a confrontarsi con la Commissione. Non è questa breve nota il luogo per dare giudizi né consigli ai nostri politici, qui premeva solo sintetizzare gli argomenti della Corte.

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