Prescrizione dei contributi previdenziali pubblicazione errata,
Pubblichiamo un’errata corrige
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Con riferimento all’articolo pubblicato da noi pubblicato ieri 20 gennaio riguardante la prescrizione dei contributi previdenziali degli avvocati, nel quale si afferma tout court l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, è doveroso precisare che la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 13639/2019, ivi citata, si riferisce a contributi previdenziali riguardanti le annualità dal 1989 al 2000, come risulta evidentemente dalla lettura della motivazione della sentenza medesima, alle quali era effettivamente applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3 della legge n. 335/1995. Allo stato, invece, opera l’art. 66 della L. n. 247/2012, che dispone che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”. Ne consegue che ora è nuovamente vigente in materia il primo comma dell’art. 19 della legge n. 576/1980 che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense. E infatti, la Corte di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l’entra in vigore dell’art. 66 della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729/2013, nella quale ha sancito che “la nuova disciplina di cui all’art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale e la successiva giurisprudenza si è univocamente conformata al principio di diritto esposto. Quanto sopra in ragione di evitare di ingenerare vane aspettative negli iscritti alla Cassa Forense in ordine alla maturata prescrizione dei contributi, con conseguente proliferare di contenzioso, che, oltre a creare un gravoso onere e notevole dispendio di risorse per la scrivente Cassa Forense, risulta foriero anche di danni economici rilevanti per le difese in giudizio.
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