Anno: XXV - Numero 53    
Venerdì 29 Marzo 2024 ore 11:00
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Non impugnabilità degli “estratti di ruolo”.

Grave compromissione del diritto di difesa dei cittadini

Non impugnabilità degli “estratti di ruolo”.

 

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati esprime profonda contrarietà per l’approvazione, da parte delle competenti commissioni del Senato, dell’emendamento relativo alla c.d. “non impugnabilità dell’estratto di ruolo” contenuto nel decreto legge “fisco-lavoro” (D.L. n. 146/2021).

Di fatto, disattendendo persino i principi oramai consolidatisi in modo granitico in seno alla giurisprudenza di legittimità, verrà esclusa la possibilità per il contribuente – che lamenti l’omessa o l’invalida notifica pregressa di una cartella di pagamento ovvero la sopravvenuta prescrizione del debito iscritto a ruolo – di adire il giudice tributario per l’impugnazione dei ruoli dei quali è venuto a conoscenza a mezzo del rilascio del c.d. “estratto di ruolo” da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitando – in modo evidentemente discriminatorio – tale facoltà a casi solamente sporadici nei quali il cittadino abbia già in essere con la Pubblica Amministrazione dei rapporti che potrebbero essere pregiudicati dall’iscrizione a ruolo dei carichi debitori.

Trattasi, invero, di misura che persegue finalità esclusivamente deflattiva del contenzioso tributario – precisa Gabriele De Marco componente Giunta Nazionale  Aiga –  senza tener minimamente conto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, dell’esigenza di assicurare il diritto di difesa dei cittadini-contribuenti di rilevanza costituzionale.

Certamente lo strumento individuato appare del tutto inidoneo ad incidere sull’annosa questione dell’efficienza e della correttezza delle procedure di notifica dei carichi affidati all’Agente della Riscossione.

AIGA auspica – conclude Matteo Praturlon, Dipartimento Aiga Riforma del processo tributario – che tale emendamento venga immediatamente espunto dal testo del provvedimento legislativo finale.

Da ultimo, rileviamo che, come per l’Equo Compenso, il legislatore sceglie per A.E.R. una via privilegiata, tesa a coprire le inefficienze del sistema della riscossione.

 

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