Il Tar dice no ai penalisti di Catania: «Processo telematico resta com'è»
Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso della Camera Penale etnea che lamentava la obbligatorietà del deposito degli atti in forma digitale
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Nessuna sospensione cautelare urgente del decreto del Ministro della Giustizia del 13 gennaio scorso, nonché di tutti gli ulteriori atti amministrativi, che, nel disciplinare il funzionamento del portale per il deposito telematico degli atti del processo penale, hanno previsto il deposito telematico obbligatorio, e non facoltativo.
La decisione è contenuta in un decreto monocratico del presidente del Tar del Lazio, Antonino Savo Amodio, in risposta a una serie di richieste fatte dall’Associazione Camera Penale di Catania Serafino Famà.
Secondo quanto si è appreso, nel ricorso in particolare si censura «la parte in cui si attribuisce a uno o più decreti del ministro il potere di individuare gli ulteriori atti per i quali il deposito tramite portale avrebbe dovuto essere, stando alla lettere della norma, semplicemente “possibile”, e non anche obbligatorio», e si contesta, tra l’altro, anche la violazione del diritto di difesa visto «il continuo malfunzionamento del portale e la disciplina di deposito prevista dagli atti attuativi pregiudicano in concreto l’esercizio del diritto costituzionale alla difesa e le garanzie ad esse connesse, per come puntualmente disciplinate dal codice di rito».
Il Tar, considerato che «nella specie – si legge nel decreto monocratico – non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio», ha respinto la richiesta cautelare fatta, fissando per la trattazione collegiale del ricorso la camera di consiglio del prossimo 14 aprile.
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