Gratuito patrocinio: avvocato di altro ordine solo in mediazione
Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che solo per la mediazione, la parte ammessa al gratuito patrocinio può scegliere un avvocato appartenente ad altro ordine.
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Solo nella mediazione è possibile che la parte ammessa al gratuito patrocinio nomini un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi di altro ordine e, specificamente, all’ordine del luogo dove ha sede l’organismo competente. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 9 del 19 aprile 2024, pubblicato sul sito del Codice deontologico il 2 maggio 2024, rispondendo ad apposito quesito inoltrato dal Coa di Massa Carrara.
Il quesito
Nello specifico, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiedeva al CNF “se l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato – fosse – limitata al solo elenco tenuto presso l’Ordine di appartenenza dell’Avvocato o se, alla luce della disposizione normativa di cui al terzo comma dell’art. 15-quinquies del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.” fosse legittimo iscrivere anche nel proprio elenco dei difensori disponibili “un avvocato appartenente ad altro Ordine ed iscritto nell’Elenco tenuto presso l’Ordine di appartenenza”.
Criteri nomina avvocato gratuito patrocinio
Per rispondere al quesito, il Cnf ripercorre la normativa in materia, ovvero l’art. 80 del Dpr 115 del 2002 il quale stabilisce i criteri per la nomina del difensore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. “I primi due commi stabiliscono i criteri generali (difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo e, in caso di giudizi innanzi la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato)” ricorda il Consiglio, mentre “il terzo comma, il regime derogatorio (il soggetto ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2)”. Il successivo art. 81 s stabilisce, poi, rammenta ancora il CNF, “che l’inserimento nell’elenco degli avvocati disponibili a patrocinare a spese dello Stato è deliberato dal consiglio dell’ordine che valuta, tra gli altri requisiti, che l’istante sia iscritto all’Albo degli avvocati da almeno due anni”.
Nomina avvocato gratuito patrocinio
L’interpretazione sistematica delle norme sopradescritte, porta dunque a ritenere, secondo il CNF, “che il consiglio dell’ordine che valuta la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nell’elenco è quello cui appartiene l’avvocato istante”. Per cui, al quesito va data risposta negativa “con la conseguenza che il consiglio dell’ordine può disporre l’inserimento nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato dei soli avvocati iscritti all’Albo che tiene”. Né può valere a sostenere il contrario, conclude il Consiglio, “il richiamo all’art. 15-quinquies del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. il cui terzo comma è perfettamente in linea con il regime derogatorio di cui al comma terzo dell’art. 80 del citato Dpr nella parte in cui prevede la facoltà e non anche l’obbligo che, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ‘può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente’”.
Redazione MondoADR
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