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Esame di avvocato: inserite nel bando le misure compensative per i candidati con Dsa

Gli strumenti compensativi sono stabiliti dalla commissione d'esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove

Esame di avvocato: inserite nel bando le misure compensative per i candidati con Dsa

È stato firmato dalla Ministra Cartabia il Bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2021 (Gazzetta Ufficiale Serie concorsi n.91 del 16-11-2021) che ha, fra le altre cose, dato attuazione a quanto stabilito nel D.L. 139 dell’8 ottobre 2021 (Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali).

Il Bando prevede un’importante svolta nella regolamentazione delle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione alla professione forense, annunciando che, per la sessione d’esame 2021, verranno previsti strumenti compensativi per i candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA).

L’esame di Stato, come quello precedente, si articolerà in due prove orali, e nel decreto sono riportate tutte le indicazioni utili per affrontare la selezione: dalla data di inizio delle prove (21 febbraio 2022), alle modalità di sorteggio per gli orali, alla pubblicità delle sedute, all’accesso e alla permanenza nelle sedi, alle prescrizioni anti COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale.

Ma la novità importante è che con il medesimo decreto vengono disciplinate per la prima volta le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati che presentato tali deficit, garantendo così una parità di trattamento fra i candidati.

Il problema era stato sollevato già molti anni fa, quando con la Legge n.170 del 2010, la dislessia, la disgrafia e la discalculia erano stati riconosciuti come disturbi specifici dell’apprendimento, e si sono previste le prime misure compensative unicamente nelle scuole e nelle Università poiché, a causa di lacune normative, tali misure non avevano trovato ingresso nei concorsi pubblici e negli esami di abilitazione all’esercizio di professioni, compresi quelli per diventare avvocato.

Bisogna attendere il protocollo d’Intesa del 12 aprile 2021 sottoscritto tra Corte d’Appello e Ordine degli Avvocati di Milano, per prevedere per la prima volta, una disciplina sui disturbi specifici di apprendimento che consentirà ai candidati con DSA di avvalersi, in sede d’esame d’abilitazione, delle misure compensative e dispensative previste della Legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Si assisteva quindi ad una svolta storica, destinata a segnare le scelte degli altri ordini professionali, anche se ancora non vi era una regolamentazione generale.

Oggi, a distanza di meno di un anno da quell’accordo, la Ministra della Giustizia ha deciso di colmare questa lacuna rimuovendo un ostacolo all’accesso alla professione da parte dei praticanti con DSA proprio nel momento decisivo per il percorso professionale.

Innanzitutto viene chiarito che i candidati con disabilità devono indicare nella domanda l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria recante indicazioni specifiche della diagnosi e dei disturbi sofferti.

Per la prima prova orale, il candidato con Dsa potrà chiedere: l’applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l’esame preliminare del quesito; l’assegnazione, ai fini dell’assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in particolare, è demandata, nel corso dell’esame preliminare del quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonché degli appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale.

È prevista anche la possibilità di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato dalla commissione e di ricorrere all’uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a disposizione dalla Corte d’appello, per la redazione degli appunti e dello schema relativi all’esame preliminare del quesito, in preparazione della successiva discussione orale.

Inoltre, il candidato con Dsa può chiedere di sostenere la seconda prova orale nell’ultimo giorno previsto dal calendario.

Le misure vengono stabilite dalla commissione d’esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove. Il candidato ne riceverà comunicazione a mezzo email entro i successivi tre giorni.

Mentre le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del termine per la presentazione delle domande devono essere rivolte direttamente alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

E allora, consapevoli della presenza di maggiori garanzie di eguale trattamento fra i candidati, non ci resta che attendere la nomina della commissione e delle sottocommissioni esaminatrici, che verranno rese note con successivi decreti ministeriali.

Da Altalex

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