Anno: XXV - Numero 71    
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Avvocati Tributaristi. Nella manovra: complicazioni, contraddizioni e sanzioni inutili

Uncat propone modifiche al decreto fiscale su sanzioni penali anti-evasione, compensazione e accollo

Avvocati Tributaristi. Nella manovra: complicazioni, contraddizioni e sanzioni inutili

Uncat propone modifiche al decreto fiscale su sanzioni penali anti-evasione, compensazione e accollo

Accollo del debito fiscale, compensazione e regime penale sono gli aspetti più critici del decreto legge fiscale, sollevati da Uncat, Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, che ne chiede le opportune modifiche. “La disciplina del decreto fiscale sembra propendere verso un disegno non costruttivo di un sistema fiscale equilibrato, quanto piuttosto volto a scoraggiare la crescita dei comparti produttivi, a causa di previsioni contraddittorie e vanamente sanzionatorie/persecutorie”, afferma in sintesi il presidente Antonio Damascelli. Uncat ha inviato oggi, su invito della Presidenza, alla commissione Finanze della Camera dei Deputati un articolato documento nel quale esamina gli aspetti critici della normativa e, nel contempo, ne propone le adeguate modifiche.

Accollo. La norma sull’accollo del debito fiscale (articolo 1 dl 129/2019) andrebbe modificata per prevedere la compensazione, anche attraverso il visto di conformità, in tutti i casi in cui il credito esista e spetti. Andrebbe regolata, conservando il testo attuale della norma, inoltre, la disciplina della solidarietà, prevedendo se si tratta di solidarietà paritetica o meno, se c’è o meno il beneficio di preventiva escussione.

Compensazioni. Altro tema critico è quello della compensazione (articolo 4 del dl 129/2019), con specifico riguardo alle imprese subappaltratici. “La ratio della norma (che è quello di assicurare l’equo bilanciamento al divieto di compensazione delle ritenute con i crediti fiscali vantati dalle imprese esecutrici, funzionale alla riduzione del propagarsi delle crisi d’impresa) non trova completa attuazione nei confronti delle imprese subappaltatrici che, in genere, rappresentano l’anello più debole della catena”.  La questione – evidenzia il documento Uncat – si pone nelle ipotesi in cui il contratto di appalto non preveda che il pagamento dei corrispettivi spettanti all’impresa subappaltatrice venga effettuato dalla committente (anziché dall’affidataria).  Il vulnus insorge allorché l’affidataria ritardi il pagamento dei corrispettivi dovuti all’impresa subappaltatrice, la quale, a causa del ritardo, si può trovare nella situazione di non avere la disponibilità della somma relativa al versamento dovuto per le ritenute (da bonificare alla committente) e di essere impossibilitata ad usufruire, oltre che della compensazione fiscale, anche della compensazione prevista dalla norma a causa della insussistenza, nel termine di cui al comma 3, di crediti esigibili nei confronti della committente. Con le inevitabili conseguenze di carattere sanzionatorio amministrativo (art. 4, comma 16) ed, eventualmente, penale (art. 4, comma 17).  Anche il divieto di compensazione orizzontale degli importi dovuti per ritenute previdenziali e assistenziali con crediti fiscali vantabili dalle stesse imprese appaltatrici, sub appaltatrici e affidatarie, risulta irragionevole e non funzionale alle esigenze anti elusive, che la norma proclama di voler soddisfare, apparendo eccessivamente penalizzante e discriminatoria per le imprese.
Modifiche alla disciplina penale. Se l’evasione fiscale è una “scelta economica in regime d’incertezza”, scrive Uncat, “la strategia di contrastarla con l’inasprimento delle sanzioni penali, prevista dalla norma in esame, non può considerarsi risolutiva, presentando anzi delle controindicazioni”.
“La via risolutiva è, quindi, quella del potenziamento dell’Amministrazione finanziaria accompagnata da una significativa riduzione dei costi della compliance (pressione tributaria e adempimenti fiscali), particolarmente elevati in Italia anche nel confronto europeo.

Ecco in sintesi le osservazioni e le indicazioni di Uncat su questo specifico aspetto del decreto legge:
 a) L’intervento in aumento sulle pene edittali e sulle soglie di punibilità risulta notevolmente superiore ad altre fattispecie di analoga o anche maggiore decettività: la truffa ai danni dello Stato, invero, è punita con pena da 1 a 5 anni di carcere (art. 640 c. 2 c.p.), ma anche l’omicidio stradale ha una pena da 2 a 7 anni. La ponderazione delle pene dovrebbe essere maggiormente approfondita in ambito parlamentare, con tempi e modi necessariamente più ampi della procedura innescata dalla decretazione d’urgenza;

  1. b) Efficacia dell’intervento. Più in generale, ritorna anche in questo frangente l’interrogativo se l’ampliamento del numero dei procedimenti penal-tributari sia compatibile con l’ordinato ed efficiente funzionamento della macchina giudiziaria o se invece si risolva nel dannoso “ingolfamento” delle Procure e dei Tribunali, così impossibilitati a selezionare i casi maggiormente meritevoli di attenzione repressiva;
  2. c) Problemi di quantificazione della complessiva risposta sanzionatoria: il ne bis in idem. L’aumento delle pene edittale in ambito penale, con invarianza di quelle tributarie, già in sé estremamente rilevanti, pone delicati problemi di compatibilità delle norme interne rispetto ai principi unionali e convenzionali vincolanti per il nostro ordinamento.
  3. d) Confisca allargata o per sproporzione, Sempre sul piano sanzionatorio, l’introduzione mediante il nuovo art. 12-ter del D.Lgs. 74/00 della confisca “allargata” o “per sproporzione” (art. 240-bis c.p.) non sembra sufficientemente ponderata, sia sul piano della complessiva risposta sanzionatoria, sia in ordine alla coesistenza di tale previsione con la confisca anche per equivalente già prevista dall’art. 12-bis
  4. e) Mancanza di sistematicità dell’intervento. Più in generale, l’art. 39 interviene nell’ambito penal-tributario senza farsi carico di coordinare l’inasprimento del trattamento sanzionatorio con il contemporaneo bilanciamento normativo in favore della compliance. L’intervento è esclusivamente repressivo, mentre non risolve problematiche di larga diffusione, come ad esempio i troppo limitati spazi temporali concessi sul piano penale per l’ottenimento della causa di non punibilità (art. 13), in evidente disallineamento con la normativa tributaria disciplinante la ben più ampia rateazione del pagamento delle somme dovute all’erario;
  5. f) Mancanza di coordinamento con la legge di delegazione europea quanto alla responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/01). Anche sul piano dell’introduzione della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01, l’art. 39 interviene in modo limitato e in nessun modo coordinato con la recente legge di delegazione europea per il 2018 (L. 117/19), che ha previsto l’introduzione della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche senza personalità giuridica per i delitti che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e dunque anche per i reati tributari più gravi.

Uncat, infine, ha esaminato gli aspetti critici delle norme sulle compensazioni indebite, sul trust, sulla fatturazione elettronica, sull’Iva delle scuole.

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