Avvocati tributaristi all’Agenzia delle Entrate: liti fiscali pendenti, chiarire che il termine del 10 giugno non è perentorio ai fini della regolarità della definizione
Uncat rileva che il mancato rispetto del termine non compromette la validità e l’efficacia della definizione della lite fiscale
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L’ Unione delle Camere degli Avvocati Tributaristi prende atto con preoccupazione della confusione che si sta creando negli uffici di cancelleria della Corte di Cassazione, dove la legge non ammette il deposito telematico, in vista della scadenza del 10 giugno prossimo, prevista dall’articolo 6 della decreto legge 119/2018 (dl cosiddetto “Pace fiscale”) per il deposito delle domande di definizione delle liti fiscali pendenti. Rileva che il mancato rispetto del termine non compromette la validità e l’efficacia della definizione della lite fiscale, in quanto il termine del 10 giugno ha natura ordinatoria e non perentoria ed è finalizzato soltanto a prolungare la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020. Uncat, dunque, al fine di evitare defatiganti code degli avvocati e sovraccarico inutile delle cancellerie, ha sollecitato l’Agenzia delle Entrate ad emanare una nota di chiarimento sulla non perentorietà del termine del 10 giugno.
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