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Albo dei Cassazionisti – ulteriore proroga per iscriversi senza esame

Gli avvocati che entro il 22 febbraio 2020 avranno maturato l’anzianità di 12 anni di iscrizione all’Albo ordinario potranno pertanto chiedere l’iscrizione all’Albo dei Cassazionisti secondo la vecchia disciplina sulla base della anzianità di iscrizione

Albo dei Cassazionisti – ulteriore proroga per iscriversi senza esame

La Legge 145/2018 all’art. 1 c.1139 lett.“e” ha prorogato di un ulteriore anno, quindi fino al 2 febbraio 2020, il termine entro cui entrerà in vigore la nuova disciplina dell’accesso all’Albo dei Cassazionisti.  La L. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) aveva modificato l’accesso all’Albo speciale dei patrocinatori davanti alle Giurisdizioni superiori con la previsione che, a regime, potevano iscriversi all’Albo dei Cassazionisti o l’avvocato che era iscritto in un Albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e avesse superato l’esame previsto dalla L. 28/05/1936 n. 1003 e dal R.D. 09/07/1936 n. 1482 o l’avvocato che avesse maturato una anzianità di iscrizione all’Albo di otto anni e avesse proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF (Regolamento n. 5/2014). La L. 247/2012 prevedeva però anche un regime transitorio per cui l’iscrizione all’Albo dei Cassazionisti avrebbe potuto avvenire secondo le regole preesistenti se alla data della sua entrata in vigore (2 febbraio 2013) fossero stati già stati maturati i requisiti previsti dalla normativa previgente (ossia semplicemente dopo il decorso del tempo pari a 12 anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati) o se i requisiti fossero stati maturati entro i tre anni successivi (2 febbraio 2016). Il termine del 2 febbraio 2016, entro il quale dovevano essere maturati i previsti requisiti, è stato prorogato al 2 febbraio 2017 dall’art.2, c. 2-ter del D.L. 30/12/2015, n. 210, convertito in L. 25/02/2016 n. 21, poi al 2 febbraio 2018 dall’art. 10, c. 2-ter del D.L. 30/12/2016, n. 244, convertito in L. 24/02/2017, n. 19) ancora prorogato al 2 febbraio 2019 dall’art. 1, c. 470, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e infine ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2020 dall’art. 1, c. 1139, lett. e, L. 30/12/2018, n. 145 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018). Quindi tutti gli avvocati che si siano iscritti a un Albo ordinario circondariale fino al 1 febbraio 2008, che pertanto entro il 2 febbraio 2020 avranno maturato una anzianità di 12 anni di iscrizione, potranno presentare richiesta di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti secondo la vecchia disciplina, e ciò anche in un momento successivo avendo rilevanza solo il fatto che i requisiti siano maturati entro tale data. La Legge pertanto disponendo la proroga del termine ha fatto sì che la vecchia normativa possa essere utilizzata per l’iscrizione all’Albo dei Cassazionisti da circa ulteriori 8.000 avvocati ossia tutti quelli che si sono iscritti a un Albo dal 2 febbraio 2007 al 1 febbraio 2008.

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