Anno: XXV - Numero 75    
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Wishful Thinking

Non sempre siamo logici e razionali.

Wishful Thinking

A volte la nostra mente ci inganna e ci porta a prendere decisioni sbagliate, basate su pregiudizi. Il più comune è il pensiero illusorio. Noi riteniamo di essere lucidi e razionali, ma spesso cadiamo nel pensiero illusorio. Questo si impadronisce di noi perché ci soddisfa e mettiamo da parte realismo ed evidenza. Il pensiero illusorio si basa appunto sulla illusione e non sulla evidenza di fronte alla quale chiudiamo gli occhi”. (Fonte: viverepiùsani.it)

Nella riunione del 24 gennaio 2024 il Presidente della Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, on. Alberto Bagnai, si è soffermato sull’affidabilità dei bilanci tecnici di previsione a 50 anni, previsti dalla legge del 2011, approvata dal Governo Monti, che elevò la soglia dai 30 ai 50 anni per la valutazione della sostenibilità delle Casse di previdenza dei professionisti: “Vi chiedo di quale utilità possano essere delle proiezioni a 50 anni basate sul wishful thinking di istituzioni come la BCE che in tanti anni ci ha dato un’unica certezza: quella di non riuscire a mantenere il tasso di inflazione al 2%. Un’analisi sommaria di alcuni bilanci tecnici evidenzia errori medi assoluti di oltre 1 punto su previsioni di 2 punti (il 50% di errore), senza alcuna analisi di sensibilità delle previsioni rispetto a errori di questo tipo”. (Fonte Ansa del 24.01.24).

«II bilancio tecnico attuariale, nell’ordinamento giuridico italiano, è un bilancio di previsione di un ente di gestione di forme di previdenza obbligatorie (previdenza di primo pilastro) o di fondi pensione, sviluppato per un periodo futuro fino a 30 anni, oppure a 50 anni o a 90 anni, che tiene conto per le entrate contributive o fiscali o dei premi degli assicurati e le uscite previdenziali previste della legislazione vigente o delle rendite previste dai contratti;  esso è sviluppato partendo dai dati iniziali di patrimonio e popolazione degli iscritti, reali, e sulla base delle tabelle attuariali di mortalità della popolazione e dei parametri di sviluppo dell’economia (variazione del PIL, inflazione, rendimento del patrimonio) e delle spese di gestione, valuta l’equilibrio della gestione finanziaria dell’ente o del fondo pensione cui è riferito. Il bilancio tecnico attuariale è redatto dagli attuari.» (Fonte: Se i bilanci sono stretti tra obbligo e virtù, 19.04.2021, Associazione Nazionale Dentisti Italiani).

Dall’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29.11.2007 si evince che:

«Art. 2. Bilancio tecnico

  1. Il bilancio tecnico degli enti di cui all’art. 1 contiene informazioni sulla normativa di riferimento vigente alla data di elaborazione, sul sistema finanziario di gestione, sui dati demografici, economici e finanziari, sulle basi tecniche adottate e sulla metodologia utilizzata per le valutazioni.
  2. Fermo restando quanto disposto dall’ art. 1, comma 763 della citata legge n. 296/2006, che individua ai fini della verifica della stabilità di cui al precedente articolo, un arco temporale minimo di trenta anni, è opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell’andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell’elaborazione. La scelta delle ipotesi demografiche, macroeconomiche e finanziarie deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 3. Sempre ai fini della verifica della stabilità e nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità, qualora l’ente presenti elementi di specificità che rendono l’adozione di talune delle ipotesi di cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti. In tal caso l’Ente, nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico, fornisce le motivazioni in ordine all’adozione di ipotesi specifiche diverse rispetto a quelle indicate all’art. 3 e produce altresì, in via aggiuntiva, le proiezioni secondo le ipotesi di cui al medesimo art. 3.
  3. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il bilancio tecnico deve essere redatto anche in occasione dell’adozione di modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull’evoluzione della gestione economica e finanziaria dell’Ente. In tale caso, il bilancio tecnico deve essere corredato da una relazione illustrativa relativa agli effetti finanziari delle modifiche adottate, con evidenziazione degli effetti prodotti su ciascuna delle variabili contenute nelle tabelle recate dal modulo BTA e dal modulo BTS, allegati al presente decreto, nonché sui tassi di sostituzione di cui al successivo art. 4 e sugli indicatori di cui al successivo art. 5».

Per norma di legge, proprio per azzerare gli errori di cui giustamente parla l’on. Bagnai, le Casse di previdenza dei professionisti debbono redigere il bilancio tecnico ogni tre anni e in occasione di ogni riforma strutturale.

La prudenza consiglia poi, come viene fatto, di confrontare ogni bilancio consuntivo (dati reali) con le proiezioni del bilancio tecnico per vedere se vi sia armonia o disarmonia.

Per le Casse del 509/1994, e cioè di quelle che operano nel regime di finanziamento a ripartizione, assume grande importanza il controllo del funding ratio, e cioè del rapporto tra tutte le promesse previdenziali fatte, e cioè pensioni in pagamento e aspettative di pensione, con la patrimonializzazione, frutto del saldo attivo tra entrate contributive ed uscite per pensioni, trattandosi, in allora, di Casse giovani; ma gli anni sono passati anche per le Casse con esplosione dei problemi demografici e reddituali.

Del resto, allo stato, la scienza non offre tante  soluzioni, diverse da quelle percorse, al fine di valutare la sostenibilità delle Casse di previdenza dei professionisti nel lungo periodo, valutazione resa necessaria ed indispensabile dalla mancanza della protezione finale dello Stato alla quale, con la privatizzazione del 1994, i professionisti hanno volontariamente rinunciato.

Il problema sollevato dal Presidente della Commissione bicamerale di controllo degli enti previdenziali è molto delicato e fondamentale per la sopravvivenza o meno di tali enti.

Per la storia, va ricordato che già nell’ottobre del 2011, il Prof Sergio Maria Coppini concludeva il suo lavoro La teoria dell’equilibrio debole, ovvero la gestione previdenziale dei professionisti cosi: “In conclusione, se si vuole disporre di uno strumento atto a segnalare situazioni di squilibrio tecnico, è necessario dimenticare i criteri attualmente in uso presso gli Organi Vigilanti e dotarsi di qualcosa di più idoneo e tecnicamente fondato. Naturalmente, oltre a quelli proposti, esistono altri più sofisticati approcci integrati con l’Asset Liability Management, in grado di coadiuvare chi deve vigilare sulla previdenza dei professionisti, ma questo potrà essere oggetto della seconda e terza parte della ricerca, per ora ci limitiamo a sperare che sia vero quanto diceva Diderot: Siamo quasi sempre condannati all’esperienza dell’errore per poter giungere alla verità”.

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