Non ci si può indignare solo a metà
Le dimissioni richieste, la sfiducia al ministro...il sussulto dell'avvocatura e la tolleranza per le rappresentanze illegali
In evidenza

Un ministro costituzionalmente non può essere revocato dal premier, come può essere costretto a terminare anticipatamente il suo incarico? Nel nostro ordinamento lo strumento delle sfiducia. Articolo 94 – costituzione italiana – Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. “La nostra costituzione non è chiara sull’ammissibilità dei voti di sfiducia nei confronti dei singoli ministri, ma in pratica esistono per la responsabilità che li lega individualmente agli atti dei loro dicasteri (art. 95). Una possibilità confermata dalla sentenza numero 7 della corte costituzionale del 1997; il pronunciamento era stato invocato da Filippo Mancuso, ministro della giustizia sotto il governo Dini, sfiduciato dalla maggioranza nel 1995 (primo caso della storia repubblicana). Inoltre è utile ricordare che in seguito alla prima mozione di sfiducia presentata (nel 1984 contro l’allora ministro degli esteri Andreotti), nel 1986 il regolamento della camera nell’articolo 115 fu modificato per includere quest’eventualità. La riforma precisò che la disciplina di sfiducia al governo “si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro“.” Tanto premesso, continuo a manifestare apprezzamento per il sussulto di dignità del Coa palermitano, ma per gli altri Coa che eventualmente dovessero aderire a questa iniziativa meritevole di condivisione perché espressione del disgusto della categoria, mi aspetto altrettanta tempestività e coerenza da imporre gli stessi analoga procedura : richiedere agli eventuali illegali ancora presenti nei Coa, formali dimissioni dall’incarico ed analoga richiesta indirizzata ad Ocf affinché quale organo preposto per legge alla rappresentanza, richieda le dimissioni ufficiali dei 9 membri illegali del Cnf.
Non ci si può “indignare” solo a metà…
Altre Notizie della sezione

La recessione democratica
29 Aprile 2025Di fronte all’affermazione dei regimi autocratici, i sistemi democratici si trovano in difficoltà per la lentezza delle decisioni e così prende il largo l’idea “dell’uomo solo al comando” ma la sua maglia non è quella biancoceleste e il suo nome non è Fausto Coppi.

Una pace umiliante in Ucraina sarebbe una ferita per l’Occidente
28 Aprile 2025Molti si aspettano, quasi di ora in ora, che finisca la guerra in Ucraina, i più convinti che chiudere la vicenda dell’aggressione della Russia sia un bene, comunque avvenga.

Ottantesimo della liberazione d’Italia
24 Aprile 2025Con l’auspicio di giungere ad una generale concordia sui valori della libertà.