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L’Agenzia delle entrate cambia parere

Finora l’Agenzia aveva escluso l’applicabilità della detrazione in questione qualora gli interventi fossero stati eseguiti su beni non strumentali, quali per esempio gli immobili locati delle società immobiliari.

L’Agenzia delle entrate cambia parere

Con la Risoluzione n. 34 dello scorso 25 giugno, l’Agenzia delle entrate ha affermato che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuino gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di tali immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Finora l’Agenzia aveva escluso – con interpretazioni che erano state fortemente criticate da Confedilizia, in quanto la normativa non prevedeva tale limitazione – l’applicabilità della detrazione in questione qualora gli interventi fossero stati eseguiti su beni non strumentali, quali per esempio gli immobili locati delle società immobiliari.

Il revirement delle Entrate è seguito alla pubblicazione di alcune sentenze della Corte di Cassazione dello scorso anno con cui era stato affermato il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale,…, di cui all’art. 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi”.

Con l’interpretazione di cui alla nuova Risoluzione, l’Agenzia – che in tema di Sismabonus non aveva in passato  limitato l’applicabilità delle detrazioni agli immobili strumentali delle società – ha così accomunato (anche a fronte della previsione legislativa degli interventi combinati di Ecobonus e Sismabonus di cui all’art. 14, comma 2-quater.1, d.l. n. 63/2013) i due regimi, Ecobonus e Sismabonus, sotto il profilo dell’inclusione degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico – valorizzato dalla Corte di Cassazione in varie sentenze – ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici. Nello stesso senso si è espressa a febbraio (nota 4249/’20) anche il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia.

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