Anno: XXV - Numero 73    
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La vigilanza sugli enti di previdenza e il Tar Lazio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge attività di vigilanza sulla previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali di diritto privato

La vigilanza sugli enti di previdenza e il Tar Lazio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge attività di vigilanza sulla previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali di diritto privato (associazioni e fondazioni) di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Giustizia, limitatamente alla Cassa di Previdenza Forense e alla Cassa del Notariato. 

Sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Ministero, tramite la Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative, esamina e approva le delibere, adottate dagli enti, in materia di contributi e prestazioni, di modifica degli statuti e dei regolamenti di organizzazione e dei regolamenti elettorali. Verifica, inoltre, la sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo con COVIP nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del patrimonio degli enti. Svolge i procedimenti finalizzati all’emanazione dei Decreti di commissariamento degli Enti, in presenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento. Esprime le linee di indirizzo su organizzazione e funzionamento degli Enti, anche nei confronti dei rappresentanti ministeriali negli organi statutari. La Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative cura altresì la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza e predispone i decreti di nomina dei componenti degli organi degli enti privati e privatizzati e dei componenti.

Per quanto riguarda la vigilanza tecnico-finanziaria sui medesimi enti di previdenza privati, la Direzione esamina i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, formulando eventuali osservazioni e rilievi. Effettua inoltre l’analisi dei bilanci tecnico-attuariali, finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Approva i regolamenti di contabilità e amministrazione e verifica la legittimità e congruità dei piani triennali di investimento degli enti previdenziali finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Con d.P.C.M. 28 maggio 2020 è stato conferito alla dott.ssa Concetta Ferrari, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative nell’ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5, qui trascritti, definiscono l’incarico.

Articolo 2

(Obiettivi connessi all’incarico)

La dott.ssa Concetta FERRARI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, si impegna a perseguire le finalità generali della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all’adempimento di tutti i compiti connessi all’espletamento dello stesso incarico previsti dalla normativa vigente; la dott.ssa Concetta FERRARI provvederà, in particolare:

  1. a) a vigilare, indirizzare e coordinare l’attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati, anche attraverso il coordinamento – svolto d’intesa con il Segretariato generale – dei rappresentanti del Ministero presso gli organismi collegiali di detti enti, previsti dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
  2. b) a vigilare sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario gli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
  3. c) a verificare i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
  4. d) a curare l’inquadramento previdenziale delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in INPS;
  5. e) a curare i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle c.d. prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
  6. f) a gestire i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
  7. g) a vigilare sull’attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l’impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
  8. h) a curare le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e ad adottare, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
  9. i) a coordinare, analizzare e verificare l’applicazione della normativa previdenziale inerente l’assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l’INPS;
  10. l) ad esercitare l’alta vigilanza e l’indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, a provvedere allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
  11. m) a svolgere sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103:

1) la vigilanza, l’indirizzo e il coordinamento per l’applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;

2) la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d’intesa con la COVIP;

3) l’esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l’approvazione delle relative delibere;

4) l’esame degli statuti e dei regolamenti previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità, nonché l’approvazione delle relative delibere;

5) l’analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali;

6) il controllo sull’attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;

  1. n) a vigilare sull’attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
  2. o) a vigilare sull’ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
  3. p) a vigilare sull’applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all’estero e i lavoratori stranieri in Italia;
  4. q) a curare, in raccordo con il Segretariato generale, le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
  5. r) a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino.

La dott.ssa Concetta FERRARI dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione, di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

(Incarichi aggiuntivi)

La dott.ssa Concetta FERRARI dovrà, altresì, attendere ad eventuali altri incarichi che saranno conferiti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o su designazione dello stesso, in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministro che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’Amministrazione.

Articolo 4

(Durata dell’incarico)

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, l’incarico di cui all’articolo 1, in correlazione agli obiettivi assegnati, è conferito a decorrere dal 1° giugno 2020 per la durata di tre anni.

Articolo 5

(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Concetta FERRARI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra la medesima dirigente ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

La vigilanza, l’indirizzo e il coordinamento per l’applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d’intesa con la COVIP; l’esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l’approvazione delle relative delibere; l’esame degli statuti e dei regolamenti previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità, nonché l’approvazione delle relative delibere; l’analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali; il controllo sull’attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP erano già nei compiti della dott. Concetta Ferrari, DG del Ministero del Lavoro. Mi pare si sia solo aggiunto l’obbligo di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino.

Si dovrà però tenere conto delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e, in particolare, le sentenze Sezione III bis n. 9566/2019 e n. 9987/2020 secondo le quali «Le amministrazioni vigilanti chiamate ad esercitare il loro potere devono verificare che il soggetto vigilato non assuma iniziative tali da compromettere il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell’autonomia dell’Ente. Ne consegue che la limitazione dell’autonomia dell’Ente, concretizzatasi nel rigetto della proposta di riduzione delle sanzioni per tardivo pagamento dei contributi, potrebbe essere giustificata nella misura in cui possa compromettere il finanziamento dell’Ente» che per contro l’aumento del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi, se non altera l’equilibrio di lungo periodo, deve essere assentito perché il potere di vigilanza ministeriale è finalizzato solo alla verifica del rispetto dell’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale.

 

Si segnala l’ordinanza n. 7645/20 della Corte di Cassazione (Giurisdizione in tema di risarcimento del danno cagionato alla Fondazione ENPAM – Investimenti finanziari a notevolissimo rischio, con perdite rilevanti a carico del bilancio dell’Ente previdenziale – Fondazione di diritto privato, che svolge una attività di natura pubblica e sottoposta a vigilanza ministeriale – Controllo della Corte dei conti – Responsabilità degli amministratori o dipendenti di enti pubblici – Nozione di contabilità pubblica , credo che l’intera materia debba essere rivisitata).

 

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