Anno: XXV - Numero 85    
Giovedì 16 Maggio 2024 ore 13:00
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La videosorveglianza in ambito privato

In una sua Relazione annuale (2019) il Garante dei dati personali ha riservato un apposito paragrafo alla videosorveglianza in ambito privato

La videosorveglianza in ambito privato

Nello stesso l’Autorità, ricordando che continua a ricevere numerosi reclami concernenti l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti privati anche in ambito condominiale, ha fatto il punto sulla normativa in materia. In particolare, nel richiamare i principii contenuti nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato l’8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680), il Garante ha evidenziato che il trattamento di dati personali, correlato all’utilizzo di videocamere, se effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali, non è soggetto all’ambito di applicazione della normativa in materia di protezione dati, sempre che l’angolo visuale di ripresa sia limitato agli spazi di esclusiva pertinenza (ingressi, accessi alla zona autorimessa ecc.). Non può tuttavia configurarsi – ha precisato il Garante – un trattamento di dati per fini personali nell’ipotesi in cui le telecamere riprendano aree o porzioni di aree gravate da servitù prediali. Il Garante ha poi fornito dettagliate indicazioni anche con riferimento all’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di compagini condominiali, specificando che le telecamere possono riprendere solo le aree comuni (in corrispondenza ad accessi, garage, ecc.) e non i luoghi circostanti o particolari non rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). La relazione rammenta, infine, che, in ossequio a quanto disposto dalle norme del codice civile in materia di condominio negli edifici, le deliberazioni concernenti l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (artt. 1122-ter e 1136 c.c.).

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