Islam e Costituzione: dove sono i limiti?
Un'analisi critica del rapporto tra libertà religiosa, ordine pubblico e attività politica.
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Sura 9, Versetto 29: «Combattete coloro che non credono in Allah e nell’Ultimo Giorno, e che non vietano quello che Allah e il Suo Messaggero hanno vietato, e quelli, tra la gente della Scrittura, che non scelgono la religione della verità, finché non versino il tributo docilmente, e siano sottomessi».
Basterebbe solo questo precetto a far concludere che ogni partito, movimento o associazione che si richiami all’islam sia in conflitto e violazione con norme inderogabili i principi generali del diritto.
E’ per questo che non si è mai potuto avere una convenzione tra stato e istituzioni religiose islamiche. Per quanto il corano propugni la dissimulazione e l’inganno verso i miscredenti, sono perfettamente consapevoli delle conseguenze giuridiche in un paese non musulmano di un patto che non possono rispettare.
La questione qui non è la libertà religiosa o politica, ma il suo limite costituzionale, cioè l’ordine pubblico, i buon costume e le norme primarie. Questo nella fattispecie significa che in Italia puoi vivere da musulmano fino a che le manifestazioni dalla tua fede, incluse quelle politiche, non collidano con norme imperative o inderogabili.
Ciò esclude quindi tutta una serie di comportamenti presenti nella cultura, tradizione e religione islamica. E se per esempio la sottomissione volontaria delle donne non può essere perseguita, contraria a norme imperative è la macellazione secondo i precetti halal, il velo che copra il viso, come lo sono le pratiche si infibulazione di alcuni paesi islamici africani e non, matrimoni o pratiche sessuali con minori, matrimoni combinati contro la volontà di uno degli sposi.
Ma soprattutto l’ordinamento giuridico vigente impedisce che si possa legittimamente costituire un partito islamico, cioè un partito che trovi nell’islam i suoi fondamenti ideali, perchè sarebbe, tecnicamente un’associazione sovversiva.
Sul piano pratico sappiamo che di recente ciò è stato superato includendo candidati islamisti (nel senso che facevano propaganda politica tra gli islamici in nome di Allah), qui ci troviamo in una zona grigia, in cui spetta all’interprete considerati contenuti e fini dell’attività politica dei singoli candidati o eletti,
Islam e Costituzione: dove sono i limiti?
Un’analisi critica del rapporto tra libertà religiosa, ordine pubblico e attività politica.
Sura 9, Versetto 29: «Combattete coloro che non credono in Allah e nell’Ultimo Giorno, e che non vietano quello che Allah e il Suo Messaggero hanno vietato, e quelli, tra la gente della Scrittura, che non scelgono la religione della verità, finché non versino il tributo docilmente, e siano sottomessi».
Basterebbe solo questo precetto a far concludere che ogni partito, movimento o associazione che si richiami all’islam sia in conflitto e violazione con norme inderogabili i principi generali del diritto.
E’ per questo che non si è mai potuto avere una convenzione tra stato e istituzioni religiose islamiche. Per quanto il corano propugni la dissimulazione e l’inganno verso i miscredenti, sono perfettamente consapevoli delle conseguenze giuridiche in un paese non musulmano di un patto che non possono rispettare.
La questione qui non è la libertà religiosa o politica, ma il suo limite costituzionale, cioè l’ordine pubblico, i buon costume e le norme primarie. Questo nella fattispecie significa che in Italia puoi vivere da musulmano fino a che le manifestazioni dalla tua fede, incluse quelle politiche, non collidano con norme imperative o inderogabili.
Ciò esclude quindi tutta una serie di comportamenti presenti nella cultura, tradizione e religione islamica. E se per esempio la sottomissione volontaria delle donne non può essere perseguita, contraria a norme imperative è la macellazione secondo i precetti halal, il velo che copra il viso, come lo sono le pratiche si infibulazione di alcuni paesi islamici africani e non, matrimoni o pratiche sessuali con minori, matrimoni combinati contro la volontà di uno degli sposi.
Ma soprattutto l’ordinamento giuridico vigente impedisce che si possa legittimamente costituire un partito islamico, cioè un partito che trovi nell’islam i suoi fondamenti ideali, perchè sarebbe, tecnicamente un’associazione sovversiva.
Sul piano pratico sappiamo che di recente ciò è stato superato includendo candidati islamisti (nel senso che facevano propaganda politica tra gli islamici in nome di Allah), qui ci troviamo in una zona grigia, in cui spetta all’interprete considerati contenuti e fini dell’attività politica dei singoli candidati o eletti,
valutare l’eventuale contrarietà a norme imperativi della loro azione politica.
Di Giuseppe valenti da I Martellatori
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