Il diritto di asilo, un principio sotto pressione
Tra principi costituzionali, nuove regole europee e sicurezza, il diritto d’asilo affronta una delicata ridefinizione dei suoi confini.
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La folla che nei giorni scorsi ha assediato Ceuta e Melilla, enclave spagnole in terra d’Africa, quei giovani e quei bambini, evidentemente organizzati da chi voleva sembrasse un assalto all’Europa, non può non infondere profonda, umana tristezza e preoccupazione, sotto il profilo dell’ordine pubblico. Le televisioni, che hanno dato molto risalto alle folle dei disperati, hanno mostrato cartelli e raccolto testimonianze sulla richiesta di asilo, tema sul quale sappiamo sensibili non solo le organizzazioni non governative, laiche e religiose, ma anche alcune parti politiche. Così ho pensato di presentare ai nostri lettori il richiamo alla normativa di riferimento.
Cominciando dal quadro normativo: Tra Costituzione, Convenzione di Ginevra e il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. La tutela di chi fugge da persecuzioni e guerre attraversa una fase di ridefinizione dei suoi confini.
Il diritto di asilo è uno dei pilastri della civiltà occidentale. Lo conoscevano i greci (“asilia”) e i romani (“perfugium”), ne hanno scritto storici e giuristi. L’Europa del secondo dopoguerra ha definito giuridicamente il diritto di asilo: la promessa che quanti fuggono da persecuzioni, guerre o violazioni sistematiche dei diritti fondamentali possano trovare accoglienza e protezione al di fuori dei confini del proprio Paese. Un principio semplice nella sua enunciazione, ma sempre più complesso nella sua applicazione, in ragione del moltiplicarsi delle eccezioni, delle clausole di esclusione e delle procedure che ne delimitano la portata concreta.
In Italia il diritto di asilo trova copertura diretta nella Costituzione repubblicana. L’articolo 10, comma 3, stabilisce che “lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. La pretesa di essere ammessi nel territorio dello Stato è dunque il contenuto essenziale della situazione giuridica soggettiva che differenzia i richiedenti asilo dagli altri stranieri, cui è riconosciuto invece solo un generico interesse legittimo all’ingresso, come delineato dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 503 del 1987, secondo la quale “lo straniero non ha di regola un diritto acquisito di ingresso o di soggiorno nello Stato e pertanto le relative libertà ben possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinario vivere civile”.
Dalla norma deriva un diritto soggettivo perfetto dello straniero ad essere ammesso a soggiornare nel territorio della Repubblica, con la conseguenza che il rinvio alla legge, menzionata nell’ultima parte della disposizione costituzionale, non implica il potere del legislatore di limitare il diritto, ma solo quello di regolarlo per quanto attiene alle condizioni, modalità e obblighi. Una riserva di legge che è da intendersi come assoluta.
Il diritto di asilo si acquista all’ingresso nel territorio della Repubblica, su domanda dell’interessato; ad essa segue l’accertamento delle condizioni dell’asilo politico, durante il quale lo straniero gode del diritto di soggiorno temporaneo (il diritto costituzionale d’asilo consegue, infatti, dall’impedimento e non dal suo accertamento, sicché sarebbe incostituzionale non concedere il visto di ingresso nelle more delle verifiche). Il diritto si estingue al venir meno dell’impedimento che ha giustificato l’asilo. Presupposto del diritto d’asilo è infatti l’impedimento, nel paese di cittadinanza, dell’“effettivo esercizio delle libertà democratiche, garantite dalla Costituzione italiana”. La valutazione deve essere fatta, dunque, in riferimento al sistema di libertà e diritti fondamentali dall’ordinamento costituzionale italiano. L’accenno posto dalla norma sull’“effettività dell’esercizio” implica che per l’acquisto del diritto sia sufficiente l’impedimento di fatto delle libertà fondamentali, quand’anche esse siano formalmente riconosciute nell’ordinamento estero, come ricorda Paolo Barile nelle sue “Istituzioni di diritto pubblico” (p. 583). Occorre anche ricordare che per l’acquisto del diritto non è richiesta dalla norma costituzionale la presenza nel territorio dello Stato.
La formula costituzionale richiamata è più ampia rispetto a quella della Convenzione di Ginevra del 1951, che àncora invece lo status di rifugiato al fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica.
Su questo impianto si è progressivamente innestato il diritto dell’Unione europea, attraverso il cosiddetto “Sistema europeo comune di asilo” (CEAS), un insieme di direttive e regolamenti pensati per armonizzare le procedure di esame delle domande di “protezione internazionale” tra i ventisette Stati membri, garantendo — almeno sulla carta — standard comuni di accoglienza e di giudizio.
Il quadro normativo europeo ha vissuto una svolta rilevante nel 2026. Il Patto sulla migrazione e l’asilo, adottato dal Parlamento europeo nel 2024, è entrato pienamente in vigore in tutti gli Stati membri il 12 giugno 2026, ridisegnando in profondità il sistema di esame e rimpatrio delle domande di protezione internazionale.
Al centro della riforma si colloca il concetto di “Paese sicuro”, che il regolamento sulle procedure d’asilo ha ampliato in due direzioni: quella del “Paese terzo sicuro”, verso cui uno Stato membro può disporre il trasferimento di un richiedente senza esaminarne nel merito la domanda, e quella del “Paese di origine sicuro”, che consente di applicare procedure accelerate a chi proviene da stati ritenuti generalmente non a rischio.
A febbraio 2026 il Parlamento europeo ha approvato una lista comune di Paesi di origine sicuri — tra cui Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia, oltre ai Paesi candidati all’adesione UE con alcune eccezioni — e ha eliminato l’effetto sospensivo automatico dei ricorsi contro le decisioni di trasferimento, rendendo così possibile l’esecuzione dell’allontanamento anche in pendenza di appello. Le organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International, hanno espresso preoccupazione per il rischio di respingimenti verso Paesi con cui il richiedente non ha alcun legame effettivo, se non un mero transito.
Il diritto di asilo, per sua natura, non è assoluto. Tanto la Convenzione di Ginevra quanto le normative nazionali ed europee prevedono clausole di esclusione destinate a impedire che la protezione internazionale copra chi si sia reso responsabile di crimini gravi. È il caso di chi ha commesso crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l’umanità, di chi ha commesso un grave reato comune al di fuori del Paese ospitante prima di esservi ammesso, o di chi si sia reso colpevole di atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. A queste si affiancano le eccezioni fondate su motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico, che consentono agli Stati di negare o revocare la protezione a chi rappresenti una minaccia concreta per la collettività.
A queste eccezioni “classiche” si sono aggiunte, con la riforma del 2026, le eccezioni procedurali legate proprio ai concetti di Paese terzo sicuro e Paese di origine sicuro: strumenti che non negano il diritto in astratto, ma ne comprimono l’accertamento nel merito, dichiarando talvolta la domanda inammissibile senza un esame individuale approfondito. È su questo terreno che si concentra oggi il dibattito giuridico più acceso, perché la presunzione di sicurezza di un Paese — per quanto codificata in una lista — può convivere con situazioni individuali di rischio effettivo, che le procedure accelerate rischiano di non intercettare adeguatamente.
In Italia la traduzione pratica di questo nuovo assetto è passata attraverso il Decreto Sicurezza, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2026, e il successivo decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, di recepimento del Patto europeo. Le misure includono procedure di controllo accelerate affidate agli uffici di polizia, il rafforzamento della cooperazione con Frontex, l’allontanamento immediato dei cittadini provenienti dai Paesi inseriti nella lista dei sicuri e nuovi requisiti — tra cui la conoscenza certificata della lingua italiana e la disponibilità di un alloggio idoneo — per l’accesso al permesso di soggiorno per protezione umanitaria.
Le associazioni che si occupano di diritto dell’immigrazione, come evidenziato in una scheda critica pubblicata dallo Studio Legale Antartide insieme all’APS Spazi Circolari sulle linee guida emanate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, segnalano diversi profili di tensione tra queste nuove procedure — comprese quelle accelerate a tre giorni per le domande reiterate — e i principi consolidati della giurisprudenza italiana ed europea in materia di protezione internazionale.
Il diritto di asilo resta, nella sostanza, un diritto fondamentale della persona. Ma la sua applicazione concreta è sempre più il risultato di un bilanciamento — dichiarato o implicito — tra l’esigenza di protezione individuale e le politiche di controllo dei flussi migratori a livello europeo e nazionale. Le eccezioni non ne cancellano il fondamento, ma ne ridisegnano continuamente il perimetro: un processo che, a giudicare dal ritmo delle riforme degli ultimi mesi, è tutt’altro che concluso.
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