Avvocati intercettati? la morte della difesa
Pecorella su “Il Dubbio” riapre il caso: se il difensore non può parlare liberamente con l’assistito, viene colpito il cuore del processo.
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C’è un punto oltre il quale non si può andare. E quel punto si chiama difesa.
Se l’avvocato, mentre parla con il proprio assistito, deve anche chiedersi se qualcuno lo stia ascoltando, il rapporto difensivo è già stato compromesso. Non serve neppure che quelle conversazioni vengano utilizzate in un processo: la lesione della riservatezza si consuma nel momento stesso in cui il colloquio viene captato.
È questo il nodo che torna drammaticamente d’attualità con il caso del carcere di Capanne, a Perugia, dove le intercettazioni disposte nei confronti di una specifica avvocata hanno finito per coinvolgere anche altri difensori e i loro colloqui con i detenuti.
La vicenda è stata raccontata e seguita da Il Dubbio, che ha ricostruito come le microspie siano rimaste attive nelle sale destinate ai colloqui tra detenuti e avvocati, finendo per registrare conversazioni estranee all’indagine originaria. Secondo la documentazione acquisita dal ministero della Giustizia, non è stato possibile stabilire con precisione quanti colloqui non autorizzati siano stati registrati.
E qui entra in gioco la riflessione di Gaetano Pecorella, penalista e già presidente della Commissione Giustizia della Camera, che sulle pagine de Il Dubbio ha più volte affrontato il tema delle intercettazioni e delle garanzie del processo penale. Già nel 2023, proprio intervistato dal quotidiano, aveva definito il decreto sulle intercettazioni un «massacro delle garanzie» e aveva contestato l’indirizzo assunto dal Governo sul terreno della tutela dei diritti della difesa.
Oggi il problema si presenta in una forma ancora più inquietante: non è più soltanto ciò che viene utilizzato processualmente a fare paura, ma ciò che può essere ascoltato prima ancora che qualcuno decida se utilizzarlo.
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo alle interrogazioni parlamentari presentate da Riccardo Magi e Pierantonio Zanettin, ha riconosciuto la gravità della vicenda. Le captazioni estranee all’autorizzazione, secondo quanto riferito dal ministero, non sarebbero state utilizzate a fini investigativi o processuali, né trascritte o riassunte negli atti d’indagine. Ma proprio Nordio ha chiarito che questo non cancella il problema: la segretezza del colloquio tra difensore e assistito, ha sostenuto il ministro, ha una tutela particolarmente forte e il fatto che le conversazioni non siano state utilizzate non elimina la gravità dell’accaduto.
È una distinzione decisiva.
Una conversazione può essere inutilizzabile e, nello stesso tempo, essere stata illegittimamente ascoltata.
E per la difesa la differenza non è affatto teorica.
L’avvocato deve poter parlare con il proprio assistito senza filtri, senza autocensura, senza il sospetto che ogni parola possa finire nelle mani di chi sta indagando. Deve poter discutere la strategia processuale, valutare le dichiarazioni da rendere, esaminare le ipotesi accusatorie e spiegare all’imputato quali siano i suoi diritti.
È proprio questa libertà a rendere effettivo il diritto costituzionale di difesa.
Se invece il detenuto pensa che il colloquio con il proprio legale possa essere registrato, parlerà diversamente. E se l’avvocato coltiva lo stesso dubbio, farà altrettanto.
La difesa diventerebbe così una conversazione a porte chiuse, ma con le orecchie dell’investigatore dall’altra parte del muro.
Il caso di Perugia assume quindi un valore che va oltre la singola vicenda giudiziaria. Il ministero ha precisato che le intercettazioni erano state disposte perché vi erano quattro sale destinate ai colloqui e non era possibile sapere in anticipo quale sarebbe stata utilizzata dalla professionista oggetto dell’indagine. Per questo, secondo la ricostruzione fornita, gli ascolti furono predisposti su tutte le sale.
È proprio questo passaggio che pone la domanda più delicata: quanto può essere estesa una misura investigativa quando rischia di travolgere soggetti e rapporti completamente estranei all’indagine?
La risposta non può essere affidata soltanto alla successiva inutilizzabilità delle registrazioni.
Perché il danno, in materia di segreto difensivo, può prodursi prima ancora dell’ingresso della conversazione nel fascicolo processuale.
Il Consiglio superiore della magistratura ha a sua volta avviato un’istruttoria sulla vicenda, sottolineando che l’ingerenza nel rapporto confidenziale tra avvocato e assistito può compromettere le garanzie difensive e la stessa parità delle armi nel processo.
Le Camere penali hanno reagito con forza e la questione ha già prodotto iniziative di astensione dalle udienze. Il punto rivendicato dall’avvocatura è semplice: senza riservatezza non esiste una difesa effettiva.
Ed è qui che la provocazione di Pecorella diventa una questione istituzionale.
Perché se la difesa è uno dei pilastri del giusto processo, la sua segretezza non può essere considerata una semplice formalità procedurale. Non è un privilegio dell’avvocato. È una garanzia dell’imputato e, quindi, del cittadino.
Il problema, allora, non è soltanto stabilire chi abbia sbagliato a Perugia, quanti colloqui siano stati registrati, chi li abbia eventualmente ascoltati e perché le apparecchiature siano rimaste attive.
Il problema è capire se il sistema abbia costruito una barriera realmente efficace per impedire che un’attività investigativa finisca per entrare nello spazio sacro della difesa.
Il ministro ha assicurato che gli accertamenti proseguiranno e che dovranno arrivare risposte chiare e trasparenti.
Ma la domanda resta.
Che cosa rimane della difesa se l’avvocato non può più garantire al proprio assistito che ciò che si dicono resterà soltanto tra loro?
È la domanda che il caso Perugia consegna alla giustizia italiana.
Ed è una domanda che non riguarda soltanto gli avvocati.
Riguarda tutti coloro che, un giorno, potrebbero trovarsi dall’altra parte di un’accusa e avere bisogno di qualcuno che possa difenderli senza che una terza persona ascolti la loro strategia, le loro paure, le loro ammissioni e le loro decisioni.
Perché quando viene meno la libertà del colloquio tra difensore e assistito, non è soltanto un avvocato a perdere una garanzia. È il processo stesso a perdere una delle sue fondamenta.
Tratto da Il Dubbio
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