Enasarco non ha solo il problema dei silenti
Prevedo nuovi ricorsi all’Autorità giudiziaria.
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L’analisi della complessiva operatività della Fondazione evidenzia poi la necessità di trovare soluzioni – oggetto di continue denunce e esposti da parte degli iscritti alla stessa Fondazione e alla Commissione – alla gestione dei c.d. “silenti”, ossia degli iscritti che non avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva richiesti per l’accesso alle pensioni di vecchiaia (almeno 20 anni di anzianità contributiva) restano – in caso di assenza dei requisiti di anzianità contributiva previsti anche dall’INPS – sprovvisti di alcuna pensione di vecchiaia. In sintesi, i contributi versati ad Enasarco non possono essere ricongiunti con i contributi Inps. Ciò si rende ancor più necessario in ragione della sentenza della Corte di Cassazione n. 8887 del 4 maggio 2016 (che richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 20425 del 2010 che ha riconosciuto la facoltà di trasferire i contributi per la pensione di ex dipendente nelle gestioni speciali autonome, in ottemperanza alla L. n. 29 del 1979), che, tra l’altro, ha disposto: Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo ENASARCO, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29 del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione ENASARCO), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell’essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonché da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995). La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l’Inps. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso I’Inps, e presso la Fondazione ENASARCO, con l’inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.Lgs. n. 42 del 2006.» (Fonte: Bicamerale del 16.11.2021).
All’87° anniversario della Fondazione Enasarco, il nuovo Consiglio di Amministrazione – insediatosi a seguito delle elezioni svoltesi tra il 6 e il 16 giugno 2025 – ha nominato Patrizia de Luise Presidente. Si tratta della prima volta, nella storia della Fondazione, che una donna assume la guida dell’istituzione. Accanto a lei, nel ruolo di Vice Presidenti, sono stati eletti Giuseppe Capanna e Paolo Armenio con la proroga del mandato di Antonio Buonfiglio, come Direttore Generale, per garantire continuità alle strategie avviate.
Dopo le 35.403 volte grazie ai voti espressi nelle recenti elezioni, va ricordato che la FNAAP – Confael ha denunciato il mancato rispetto da parte della Fondazione Enasarco dell’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma in data 05.06.2025 (R.G. 24985 – 1/2025).
Nonostante la decisione del Tribunale di Roma, che accoglieva l’istanza cautelare della FNAAP Confael, disponendo la sospensione del provvedimento di esclusione dalla tornata elettorale, Enasarco ha comunque dato il via alle votazioni elettorali iniziate il 6 giugno 2025.
La Confederazione, dopo aver chiesto, inutilmente, l’immediata sospensione delle elezioni e la possibilità di parteciparvi con la propria lista, ha chiesto al Ministero del lavoro l’annullamento delle elezioni e il commissariamento di Enasarco.
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