Anno: XXVIII - Numero 81    
Venerdì 24 Aprile 2026 ore 14:00
Resta aggiornato:

Home » Ciò che molti avvocati non capiscono

Ciò che molti avvocati non capiscono

Vediamo quale è il problema.

Ciò che molti avvocati non capiscono

Giorni fa un Collega, del quale ovviamente non faccio il nome, mi ha mandato

una accorata mail che qui trascrivo nel suo nucleo centrale: «Ti rappresento

un’assurdità insita nel sistema previdenziale forense: Tizio (ovvero io stesso)

versa i richiesti contributi per anni 27 dopodiché decide di produrre domanda di

vecchiaia ex artt. 51 Regolamento. Il montante contributivo ad oggi versato

ammonta ad € 135.038,00 al lordo del cosiddetto tetto reddituale. Per effetto del

pensionamento, gli viene corrisposta la pensione annua lorda di € 6.064,37.

Pensione posta al di sotto del minimo INPS ed al di sotto della soglia di povertà;

pensione del tutto inadeguata ex art. 38 Cost.. Ogni anno successivo, Tizio deve

versare il 12,5% del proprio reddito netto fatturato così perdendo,

sostanzialmente, gran parte della propria rendita pensionistica annua. Oltretutto,

Tizio non potrà fruire dell’integrazione al minimo anche quando non professerà

più. Difatti, la pensione erogata su base contributiva non può godere del

suindicato beneficio. Ciò viene giustificato col fatto che la pensione contributiva

può essere erogata anche a colui che abbia solamente versato 5 anni di

contribuzione. Pertanto, di fatto non sussiste diversità di trattamento

previdenziale tra chi ha versato contributi solamente per 5 anni e chi ne ha

versarti, ad esempio, per 34. La differenza del montante contributivo? Cosa

dire?»

Vediamo quale è il problema.

Con la recente riforma previdenziale entrata in vigore il primo gennaio 2025,

Cassa Forense, per venire incontro alle difficoltà reddituali di circa centomila

Colleghi, ha ridotto la contribuzione minima soggettiva da € 3.355,00 a €

2.750,00 all’anno e il contributo minimo integrativo da € 850,00 a € 350,00,

ridotto poi alla metà, per 6 anni, per gli iscritti di età inferiore a 35 anni, ma con il

riconoscimento pieno agli effetti del diritto alle prestazioni.

Ora nel sistema di calcolo contributivo al quale Cassa Forense è transitata dal

01.01.2025, in pro rata temporis, vige un principio basilare che è il seguente: LE

ALIQUOTE DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SONO

PARAMETRI NECESSARI, NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO, PER

DETERMINARE IL MONTANTE SUL QUALE SARA’ POI CALCOLATO

L’ASSEGNO PENSIONISTICO.

Ne consegue che se la contribuzione minima viene ridotta, ne risulterà ridotta

anche la pensione la quale, in molti casi – come denunciato numeri alla mano dal

Collega – risulterà al di sotto della soglia di povertà e quindi del tutto inadeguata

ex art. 38 Costituzione.

Come si esce da questa congiuntura negativa?

Vi è un solo modo ed è quello di incentivare politiche reddituali in favore della

avvocatura italiana, oggi divisa in due fazioni: una esigua pari a circa l'8% del

totale, molto ricca, perché titolare del 50% del’intero PIL della avvocatura che,

nel resto, si divide il residuo 50%, insufficiente a garantire una pensione in linea

con il parametro di adeguatezza costituzionale.

Lo scrivo – inascoltato – da 14 quaderni che pochissimi hanno letto, perché all’indice.

La politica, prima della rivolta forense, dovrà occuparsi del problema creando le condizioni perché l’avvocatura, ritenuta indispensabile nella giurisdizione, sia pure ridotta nei numeri, possa vedere aumentato il proprio PIL, meglio distribuito tra gli iscritti, perché tutti possano godere di un trattamento pensionistico adeguato.

Senza reddito adeguato, la pensione non sarà adeguata.

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

Il decreto sicurezza

Il decreto sicurezza

24 Aprile 2026

Il decreto sicurezza presenta incostituzionalità evidenti; il Presidente potrebbe rinviarlo, ma procedure correttive e rischi di mancata conversione restano critici.

L’allegoria del cattivo governo

L’allegoria del cattivo governo

23 Aprile 2026

Nel ciclo pittorico del Ambrogio Lorenzetti sul Buono e Cattivo Governo (1338-1339), si rappresenta in forma allegorica come la qualità del potere politico incida direttamente sulla vita dei cittadini: il buon governo genera ordine e prosperità, mentre il cattivo porta rovina, paura e degrado.

Cosa rimane del Referendum?

Cosa rimane del Referendum?

21 Aprile 2026

Ho letto con molto interesse l’articolo "Il lascito della campagna referendaria. Un dialogo da alimentare e rapporti da coltivare", a firma della Direttrice scientifica di Giustizia Insieme, pubblicato lo scorso 1° aprile.

Archivio sezione

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.