Vulnus della Carta, perplessità e incertezze per il futuro
Tra esse i Dpcm e le ordinanze emanate a causa del Covid19.
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In un recente intervento relativo allo “stato di eccezione” nonché ai pericoli per la Costituzione che finisce violata , il Dott. Claudio Zucchelli, insigne giurista[1], ha osservato la dubbia costituzionalità dei decreti , c.d. . ordinanze “contingibili e urgenti”, che pur non essendo leggi ma atti amministrativi, possono introdurre norme, cioè ordini, comandi, proibizioni, sanzioni amministrative, deroghe alle leggi.
Tra esse i Dpcm e le ordinanze emanate a causa del Covid19.
Egli ha osservato che “ la democrazia è una pianta scomoda e annovera molti più nemici che fautori. Quindi è necessario curarne i due elementi da cui è costituita: il contenuto e le procedure o forme.”
E poiché “la sovranità appartiene al Popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” [2] osservo che giustamente nelle forme cui la Carta fa riferimento sono comprese “ quelle procedure, passaggi, accortezze, check and balance che permettono di raggiungere il fine ultimo di questa forma di Stato, il suo primo e vero contenuto, vale a dire l’appartenenza della sovranità solo al Popolo.”
Tali forme garantiscono anche altri contenuti[3] che si conciliano con il principio di necessità non espresso, ma immanente.
Quindi anche i contenuti, quindi, possono essere incisi in caso di grande emergenza, secondo il principio, purché le limitazioni scaturiscano dal rispetto delle forme cioè della sovranità popolare ed, eventualmente, per un periodo contingente.[4]
Tra le norme emanate in quest’ultimo periodo, restrizioni di vario tipo[5], ve nè una che è sfuggita ai più, anche ai “media”, e che con l’occasione è stata enfatizzata proprio per sottolineare la carenza di figure professionali necessarie a contrastare l’evento pandemico.
Nel Dpcm si è dato il via all’impiego, nelle zone di ove v’era carenza, di medici privi della necessaria abilitazione ed iscrizione al relativo albo professionale.
Se dal punto di vista dell’emergenza ciò può essere dai più considerato lecito, è altrettanto lecito dubitare che tale provvedimento non abbia di fatto inciso la costituzionalità delle norme sull’esercizio delle professioni oltre che, per la più ampia portata dei Dpcm, della limitazione dei diritti fondamentali di ognuno.
Da professionista, e in passato rappresentante degli interessi collettivi degli iscritti agli Albi, la norma introdotta rappresenta un “vulnus” evidente all’art.33 della ns Costituzione ove al I° co. si ricorda che “l’arte e l’insegnamento è libero” mentre al V° co. Viene prescritto il superamento dell’esame di stato quale conditio sine qua non per esercitare
La norma assunta, in contrasto alle vigenti prescrizioni, assunta per contrastare una gravissima e improvvisa necessità, ha in se un carattere prorompente nel campo di tutte le professioni.
Quindi, in conclusione, l’incostituzionalità si ha non tanto per la limitazione del diritto, quanto perché il limite non è posto secondo la forma costituzionale
[1] Presidente della sezione normativa del Consiglio di Stato a.r.
[2] Art.1 della Costituzione Italiana
[3] I diritti fondamentali e le libertà Costituzionali
[4] Qual è l’emergenza annunziata dal 31 gennaio 2020
[5] Di riunione, di culto, di movimento, di impresa,ecc.
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